| Ricorsi
Resta molto restrittiva la prassi
della Commissione di ricorso, ma
UNA VERA PROVA DELL'ATTO NON SEMBRA INDISPENSABILE
Negli ultimi tempi la Commissione dei ricorsi del Dipartimento
federale dell'economia (REKO, ultima istanza possibile) ha finalmente
accettato qualche ricorso contro la decisione di non-ammissione
al SC. Ciò non ha però significato un'automatica ammissione
al SC, ma solo un rinvio alla prima istanza e d'altra parte resta
comunque il fatto che finora solo un ricorso su 5 è stato
accettato.
Qui, con le statistiche complete, vi presentiamo due casi di svizzero-tedeschi
risoltisi positivamente, mentre alle pagine 6-9 diamo ampio spazio
al caso negativo di Stefano, emblematico di una situazione inaccettabile.
Sembra che le decisioni positive o negative dipendano molto dalla
composizione della terna di giudici chiamati a decidere e siano
a volte contraddittorie tra di loro, e quindi non ancora sufficienti
ad orientare la futura prassi della Commissione d'ammissione e dell'Ufficio
del SC.
Nel 1999 24 (27%) degli 89 ricorsi inoltrati contro la non-ammissione
al SC hanno avuto un esito positivo (erano solo il 17,6% nel 1998).
In totale, dall'entrata in vigore della legge sul SC nell'ottobre
1996 fino alla fine del 1999, è stata finora presa una decisione
su 212 dei complessivamente 294 ricorsi inoltrati.
Dieci ricorsi sono stati accolti dall'Organo centrale del SC nel
quadro della procedura di riesame. Ciò significa che questi
richiedenti sono stati ammessi al SC sulla scorta della documentazione
inoltrata successivamente senza che il loro caso abbia dovuto passare
alla Commissione di ricorso.
Un solo ricorrente è stato direttamente ammesso al SC per
decisione della REKO, mentre altre 35 istanze sono state da lei
accolte, il che tuttavia non ha implicato automaticamente l'ammissione
al SC.
In totale quindi solo 46 ricorsi (21,7%) hanno avuto un esito positivo.
Tenendo in considerazione che alla fine del 1997 non era ancora
stato accolto nessun ricorso sui 99 inoltrati e che alla fine del
1998 erano 18 su 190 (9,5%), si vede come negli ultimi tempi si
sia aperto anche qualche spiraglio positivo. Ciò nonostante
altri 166 ricorrenti si sono visti finora rifiutare il proprio ricorso
e tra questi in particolare i richiedenti italofoni.
Documentazione incompleta
Per quello che riguarda gli esiti positivi, bisogna comunque specificare
che gran parte dei ricorsi sono stati accolti in quanto l'Organo
rifiutava l'ammissione all'audizione del richiedente accampando
quale motivo l'insufficienza della documentazione inoltrata. La
Commissione dei ricorsi ha statuito inequivocabilmente che chiunque
ha il diritto di essere sentito personalmente anche se la documentazione
inoltrata risultasse incompleta. A questo riguardo l'Organo del
SC ha fatto presente che questa decisione ha moltiplicato i viaggi
a vuoto a Thun di richiedenti privi delle necessarie premesse per
l'ammissione. Mancando ora all'autorità tale strumento di
pressione, l'invito a completare la documentazione tende a rimanere
lettera morta.
Validità assoluta?
Le decisioni sospensive del rifiuto d'ammissione al SC hanno d'altra
parte quasi sempre comportato un rinvio alla prima istanza "affinché
riesamini la domanda del ricorrente, se del caso effettuando una
nuova audizione, e decida quindi su tali basi in merito alla domanda
d'ammissione al SC".
Soltanto negli ultimi tempi la Commissione dei ricorsi ha direttamente
accolto la domanda di alcuni ricorrenti non ammessi al servizio.
Un caso recente è quello di Z: la sua domanda di prestare
SC era stata respinta con la motivazione che non gli era riuscito
di esternare in modo credibile il preteso conflitto di coscienza
tra la sua convinzione religiosa e l'obbligo del servizio militare.
"Dall'insufficiente esposizione e dal non assoluto vincolo
dei valori addotti si deve inferire che non si tratta (ancora) di
norme morali. Il buddismo professato non sembra (ancora) aver assunto
una validità assoluta per la sua vita." Alle domande
di approfon-dimento relative alle quattro verità del buddismo
il richiedente Z. ha potuto rispondere solo con il sussidio di appunti.
Per contro, sarebbe esigibile che "egli conosca le basi del
suo credo e sia in grado di descriverle con parole proprie".
"Dotte dissertazioni"
Ben diverso il punto di vista della Commissione dei ricorsi. Essa
parte dal presupposto che "è pacifico che le preferenze
personali, la comodità, considerazioni di ordine meramente
politico-tattiche, i motivi esclusivamente personali come la formazione
e il perfezionamento o le considerazioni economiche non possono
costituire ragioni per l'esenzione dal servizio militare."
Z. però si richiama al principio della non violenza e alle
dottrine buddiste e quindi a principi etico-morali, rispettivamente
religiosi che in linea di principio potrebbero generare nell'istante
un conflitto in relazione all'obbligo di prestare servizio militare.
Non si può esigere "in tutti i casi esaurienti spiegazioni
o motivazioni razionali". La legge non richiede d'altronde
una prova dell'atto nel senso di "atti straordinari, vicissitudini
o un impegno permanente. È sufficiente che il richiedente
faccia valere in modo credibile appropriati valori e non palesi
evidenti contraddizioni nella sua argomentazione o nella sua condotta
di vita. Non si possono dunque esigere dal richiedente né
dotte dissertazioni sul proprio stato di coscienza né vere
e proprie prove dell'atto". Anche il ricorso ad appunti non
può essere fatto oggetto di biasimo a Z.: "il giudizio
non può unicamente dipendere dalla capacità di un
richiedente di esporre senza errori e senza sussidi definizioni
concettuali. È sufficiente che ne capisca il senso e che
lo abbia interiorizzato." L'Organo d'esecuzione si spinge decisamente
troppo in là quando pretende "un'assoluta validità
della professione di fede buddista". Per la Commissione dei
ricorsi la decisione della prima istanza è insostenibile,
la fattispecie chiara e l'argomentazione coerente. Pertanto, Z.
va ammesso al SC.
Indagine insufficiente
Anche nella decisione in merito al ricorso di X, la Commissione
dei ricorsi ha confermato il proprio punto di vista in materia di
prova dell'atto. La domanda di X. era stata respinta dall'Organo
del SC avendo egli "esposto i suoi valori e la loro genesi
in modo superficiale".
Per X., invece, la Commissione aveva omesso di porre domande d'approfondi-mento
sui temi rilevanti. Il suo impegno sociale, i suoi principi morali
e la loro attuazione sarebbero rimasti inesplorati a vantaggio di
domande relative alle sue vicissitudini nella scuola reclute.
Nuovamente la Commissione dei ricorsi ha confermato nel proprio
giudizio che non si può pretendere da un candidato "che
egli assoggetti l'intera sua condotta di vita in modo assoluto al
principio della nonviolenza." I principi etici e morali invocati
devono nondimeno rappresentare "principi di grande importanza
nella vita del richiedente". L'istanza precedente avrebbe dovuto
tener conto del fatto che X, nell'ambito del proprio lavoro scolastico,
si è occupato in modo approfondito della nonviolenza. Anche
il suo impegno sociale negli scout, nel servizio volontario ai contadini
e nella Pro Juventute mettono in evidenza che "i principi invocati
assumono una grande valenza nella vita del richiedente. La prima
istanza non ha sufficientemente preso in considerazione nella sua
motivazione l'impegno sociale, gli obiettivi professionali e gli
interessi del ricorrente." La fattispecie non è stata
accertata in modo sufficientemente approfondito, talché essa
è chiamata a chinarsi nuovamente sulla domanda di ammissione.
(da Obiezione! no. 36, marzo 2000)
La Commissione di ricorso emette due
sentenze sull'ammissione al SC
"L'ORGANO CENTRALE NON GIUDICHI LA CREDIBILITÀ!"
Il 20 aprile 2000 la Commissione di ricorso del Dipartimento federale
dell'Economia, seconda ed ultima istanza nell'ambito della procedura
d'ammissione al SC ha emanato due decisioni di principio. Nella
prima viene confermata la prassi restrittiva sui motivi di coscienza,
mentre nella seconda si riconosce la competenza della Commissione
esaminatrice e l'importanza del suo parere nella decisione finale.
In passato diversi erano stati i casi, specialmente tra gli italofoni,
nei quali l'Organo centrale aveva deciso per la non ammissione contro
il parere unanime della Commissione. Tra questi ricordiamo quello
di Stefano Castagno ampiamente descritto sul no. 36 di Obiezione!.
Purtroppo ancora una volta qualcuno ha dovuto pagare di persona
per arrivare a cambiare una situazione assurda.
I motivi di coscienza
Nella prima delle due sentenze si afferma innanzitutto che "la
Commissione di ricorso DFE esamina liberamente, se i motivi alla
base della decisione di coscienza del richiedente sono meritevoli
di riconoscimento ai sensi della LSC".
Vengono poi sottolineati quali sono i motivi che possono dar adito
ad un conflitto di coscienza contro il SM ai sensi della LSC. Tra
questi "il rifiuto totale di collaborare in un ambito che può
portare all'uccisione di altri uomini, il rifiuto generale della
violenza per la soluzione dei conflitti, il rispetto incondizionato
per ogni forma di vita, il deciso impegno per la nonviolenza e la
giustizia, ma anche motivi razionali così come considerazioni
politiche e sociali".
"Non sono quindi considerati come tali: motivi, tendenze ed
attitudini personali, motivi di studio e di formazione e considerazioni
economiche e puramente politico-tattiche".
Non basta la critica all'esercito
La prima sentenza sottolinea infine che "non sono considerati
come motivi ai sensi della LSC le critiche portate all'andamento
del servizio, in modo particolare quelle che riguardano il tipo
di relazione quotidiana con il SM e lo stile di comando".
Quindi "una semplice critica all'esercito - per esempio riguardo
l'efficienza, l'uso delle risorse, i carichi ambientali, l'andamento
del servizio, ecc. - anche se fosse fondata e pienamente sostenibile,
non può stare alla base di una decisione di coscienza, almeno
fintanto che non rappresenta una linea direttrice per il proprio
comportamento".
L'importanza del parere della Commissione d'ammissione
Nella seconda sentenza si afferma che "I presupposti per l'ammissione
al servizio civile - credibilità di una decisione di coscienza
da parte di un richiedente astretto al SM - non costituiscono criteri
concreti tangibili, caratterizzati da una certa oggettività.
E' compito della Commissione d'ammissione di esaminare i presupposti
di ammissione e quindi di acquisire una visione d'insieme la quale
si ripercuota sulla constatazione decisione di coscienza credibile/non
credibile".
Per quel che attiene alla non credibilità della decisione
di coscienza la Commissione di ricorso DFE si ritiene per principio
legata al referto della Commissione d'ammissione. Un intervento
a livello decisionale avviene solo quando il referto dell'istanza
precedente si rivela arbitrario.
Per poter procedere ad un esame vertente sulla non credibilità
della decisione di coscienza, la Commissione di ricorso DFE deve
essere a conoscenza del referto e delle relative motivazioni della
Commissione d'ammissione".
Finora infatti non solo al richiedente, ma nemmeno alla Commissione
di ricorso non veniva trasmesso il parere della Commissione d'ammissione.
(sic)
I compiti dell'Organo centrale
Nella sentenza si afferma tra l'altro chiaramente che "non
è compito dell'Organo centrale del servizio civile, ma della
Commissione d'ammissione, di chiarire la domanda soggettiva della
credibilità della decisione di coscienza", ed inoltre
che "se l'Organo centrale non segue la proposta della Commissione
d'ammissione deve nella sua decisione sempre spiegarne i motivi.
Deve inoltre confrontarsi con la presa di posizione del presidente
della Commissione, visto che in questi casi quest'ultimo è
chiamato a dare il suo parere".
Quest'ultimo aspetto resta comunque poco chiaro e contradditorio,
visto che anche il presidente della Commissione (tra l'altro un
germanofono) non ha assistito all'audizione e prende posizione solo
sulla base della documentazione scritta.
Inoltre non risulta chiaro come mai solo adesso la Commissione di
ricorso arriva a queste conclusioni. Ad esempio nel caso di Stefano
Castagno, la cui odissea si protrae oramai da diversi anni, l'Organo
centrale si era impuntato sulla sua decisione di "non credibilità"
contro il parere unanime della Commissione esaminatrice, quindi
secondo questa sentenza in modo arbitrario ed illegale, ma aveva
comunque a suo tempo ricevuto l'avallo della stessa Commissione
di ricorso. Almeno in futuro non dovrebbero però più
capitare situazioni analoghe.
(REKO DFE,red)
(da "Obiezione!" No. 38, Agosto2000)
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