Basi
legali:
| Legge sul servizio civile |
|
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio
Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che
rendono credibile di non poter conciliare il servizio militare con
la propria coscienza prestano un servizio civile sostitutivo (servizio
civile) giusta la presente legge.
Art. 2 Scopo
1. Il servizio civile sostituisce il servizio militare per
le persone di cui all'art. 1.
2. Serve a scopi civili ed è prestato al di fuori
dell'esercito.
3. Chi presta servizio civile fornisce un lavoro di pubblico
interesse.
Art. 3 Lavoro di pubblico interesse
Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un
ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività
di utilità pubblica.
Art. 4 Ambiti d'attività
1. Il servizio civile è prestato nei seguenti ambiti d'attività:
a. sanità;
b. servizi sociali;
c. conservazione dei beni culturali, ricerca;
d. protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia
del paesaggio;
e. foreste;
f. agricoltura;
g. cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario;
h. aiuto in caso di catastrofe.
2. Sono permessi impieghi nell'agricoltura anche se i presupposti
di cui all'art. 3 non sono soddisfatti, sempre che siano assolti
in aziende agricole che svolgono progetti intesi a migliorare le
condizioni di produzione o le condizioni di vita e che necessitano
a tal fine di prestazioni poco costose da parte di terzi.
3. Non è autorizzato l'impiego presso un ente in cui
la persona che deve prestare servizio civile lavora già a
titolo oneroso a prescindere dal servizio civile.
4. Non sono autorizzati impieghi a favore esclusivo di propri
congiunti.
Art. 5 Equivalenza
Per chi vi è soggetto il servizio civile ordinario deve rappresentare
un onere globalmente equivalente a quello che i servizi d'istruzione
rappresentano per un soldato.
Art. 6 Incidenza sul mercato del lavoro
1. L'organo federale preposto all'esecuzione del servizio
civile (organo d'esecuzione) provvede affinché l'impiego
in servizio civile:
a. non minacci posti di lavoro esistenti e
b. non pregiudichi le condizioni salariali e di lavoro nell'istituto
d'impiego.
c. non distorca le condizioni della concorrenza.
2. Il riconoscimento (art. 41-43) non conferisce agli istituti
d'impiego alcun diritto all'assegnazione di persone che devono prestare
servizio civile.
3. Il Consiglio federale può prevedere altri prov-vedimenti
per tutelare il mercato del lavoro.
Art. 7 Impieghi all'estero
1. Se le sue capacità professionali o la sua esperienza
in materia vi si prestano, chi deve prestare servizio civile può,
se vi consente, essere eccezionalmente assegnato ad impieghi all'estero.
2. Per impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe
nelle regioni frontaliere si può rinunciare al suo consenso.
3. Il Consiglio federale disciplina i presupposti e l'esecuzione
degli impieghi all'estero.
Art. 8 Durata del servizio civile ordinario
1. La durata del servizio civile di chi è stato reclutato,
di chi era recluta, soldato o appuntato corrisponde a 1,5 volte
la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione
militare che non sono stati prestati.
2. Per gli ex sottufficiali o ufficiali la durata del servizio
civile corrisponde a 1,1 volte la durata complessiva dei servizi
d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono stati
prestati; la durata del servizio civile non deve tuttavia essere
inferiore a quella di cui al capoverso 1.
Art. 9 Contenuto dell'obbligo di prestare s.c.
L'obbligo di prestare serviz. civile comprende:
a. l'obbligo di partecipare ad un incontro informativo e
a colloqui personali con potenziali istituti d'impiego (art. 19);
b. l'obbligo di partecipare all'istruzione introduttiva necessaria
per gli impieghi (art. 37 cpv. 1);
c. l'obbligo di prestare servizi ordinari sino al raggiungimento
della durata totale giusta l'art.8;
d. l'obbligo di prestare servizi straordinari anche oltre
la durata totale giusta l'articolo 8.
Art. 10 Inizio dell'obbligo di prestare s. c.
L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione
d'ammissione al servizio civile passa in giudicato; contemporaneamente
si estingue l'obbligo di prestare servizio militare.
Art. 11 Termine dell'obbligo di prestare s.
c.
1. L'obbligo di prestare servizio civile termina con il licenziamento
o con l'esclusione dal servizio civile.
2. L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento dal servizio
civile alla fine dell'anno in cui l'interessato sarebbe stato prosciolto
dall'obbligo di prestare servizio militare per aver raggiunto il
limite d'età.
3. L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato
dal servizio civile di chi:
a. è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo;
b. è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare
servizio militare. Può presentare una domanda d'ammissione
al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il suo
primo impiego di servizio civile.
4. Gli uomini il cui obbligo di prestare servizio civile
è terminato, sono a disposizione della protezione civile.
Art. 12 Esclusione dal servizio civile
L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente
o permanentemente, persone che sono state giudicate per un crimine
o per un delitto e che risultano intollerabili nel servizio civile.
Art. 13 Esonero dal servizio per attività
indispensabili
1. Per l'esonero dal servizio civile sono applicabili per
analogia gli articoli 17 e 18 della legge militare.
2. Gli esoneri dal servizio sono pronunciati dall'organo
d'esecuzione.
Art. 14 Servizio civile straordinario
1. Qualora singoli Cantoni che si trovano in una situazione
di emergenza non siano più in grado di adempiere con i propri
mezzi i loro compiti in ambiti vitali, l'organo d'esecuzione può
mettere a loro disposizione, su domanda, persone che devono prestare
servizio civile per impieghi straordinari di servizio civile.
2. Il Consiglio federale disciplina l'impiego giusta il cpv.
1 compresa la dispensa e il congedo. Può segnatamente derogare
alla legge nei seguenti ambiti:
a. preparazione degli impieghi (art. 19);
b. competenza e termini in materia di convocazioni (art.
22);
c. riconoscimento di istituti d'impiego (art. 41-43);
d. ripartizione dei costi degli impieghi (art. 29, 37 cpv.
2, 46 cpv. 1 e 2 e 47);
e. diritto d'impartire istruzioni (art. 49).
3. A chi presta servizio civile gli impieghi straordinari
sono computati come a chi presta servizio militare.
4. Circa la responsabilità delle persone che prestano
servizio civile e della Confederazione per danni che risultano da
impieghi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può
emanare un disciplinamento corrispondente alle disposizioni in materia
di responsabilità contemplate nella legge militare.
Art. 15 Tassa d'esenzione
1. Gli uomini che non adempiono del tutto o soltanto in parte
il loro obbligo di prestare servizio civile prestando personalmente
servizio devono pagare una tassa sostitutiva.
2. La tassa sostitutiva è disciplinata dalla legge
federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo
militare.
Capit. 2: Ammissione al servizio civile
Art. 16 Domanda
1. Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare
che intendono prestare servizio civile possono presentare in qualsiasi
momento una domanda scritta presso l'organo d'esecuzione.
2. Nella domanda devono esplicitamente dichiarare di voler
prestare servizio civile conformemente alla presente legge. Vi espongono
inoltre le riflessioni personali che le hanno indotte alla decisione
di coscienza contro il servizio militare.
3. Allegano alla domanda un curriculum vitae completo, un
estratto aggiornato del casellario giudiziale nonché il libretto
di servizio.
Art. 17 Effetto della domanda d'ammissione
1. Chi presenta la domanda d'ammissione al più tardi
tre mesi prima del prossimo servizio militare non deve entrare in
servizio fin tanto che sulla sua domanda sia stata presa una decisione
passata in giudicato. Le domande presentate più tardi o durante
un servizio militare non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio
militare fino al momento dell'ammissione.
2. Il Consiglio federale disciplina in quali casi si può
derogare ai principi di cui al capoverso 1.
Art. 18 Procedura d'ammissione
1. In merito all'ammissione al servizio civile decide l'organo
d'esecuzione su proposta di una commissione.
2. La commissione esamina se le condizioni d'ammissione sono
soddisfatte.
Sente personalmente il richiedente.
3. La procedura d'ammissione è gratuita.
Peraltro, sono applicabili le disposizioni della legge federale
sulla procedura amministrativa.
4. Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione
dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione. La
stessa è amministrativamente aggregata all'organo d'esecuzione.
Capit. 3: Prestazione del servizio civile
Art. 19 Preparazione degli impieghi
L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio
civile circa questo servizio e la convoca a colloqui personali con
rappresentanti degli istituti d'impiego.
Art. 20 Frazionamento del servizio civile
1. Di regola il servizio civile è prestato in più
periodi d'impiego parziali.
2. Il Consiglio federale disciplina la durata minima dei
periodi d'impiego e stabilisce in quali casi il servizio civile
può essere prestato in un solo periodo d'impiego.
Art. 21 Inizio del primo impiego
1. La persona che deve prestare servizio civile inizia il
primo impiego al piu tardi nell'anno che segue il momento in cui
l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato.
2. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Art. 22 Convocazione
1. L'organo d'esecuzione convoca al servizio civile la persona
che deve prestare servizio civile.
2. Notifica la convocazione alla persona che deve prestare
servizio civile e all'istituto d'impiego al piu tardi tre mesi prima
dell'inizio del periodo di servizio o dell'istruzione introduttiva.
Nel caso di un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe, il termine
per la convocazione è almeno di un mese.
Art. 23 Interruzione di un impiego
1. L'organo d'esecuzione può, per motivi gravi, interrompere
un impiego.
2. Contro questa decisione la persona che presta servizio
civile e l'istituto d'impiego possono interporre ricorso.
Art. 24 Differimento del servizio; computo dei
giorni di servizio
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la trattazione
di domande di differimento del servizio e il computo dei giorni
di servizio sulla durata del servizio civile.
Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio
civile
Sezione 1: Diritti e obblighi generali
Art. 25 Diritti costituzionali e legali
Chi presta servizio civile gode dei diritti sanciti dalla Costituzione
e dalla legge come nella vita civile. Sono ammesse restrizioni soltanto
se proporzionali e necessarie all'adempimento del servizio civile.
Art. 26 Consulenza e assistenza
1. Nell'ambito del servizio civile l'interessato riceve se
necessario consulenza e sostegno medico, spirituale, psicologico
e sociale.
2. La Confederazione prende i necessari provvedimenti.
3. Per la consulenza e il sostegno sociale è applicabile
per analogia la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza
ad assistere le persone nel bisogno.
4. La Confederazione rimborsa al Cantone di dimora o di domicilio
le spese assistenziali necessarie occasionate durante un impiego
e, al massimo, durante i tre mesi seguenti.
5. La persona assistita deve rimborsare alla Confederazione
le spese assistenziali quando non necessita più d'aiuto e
dispone di un adeguato sostentamento per se stessa e per la propria
famiglia.
Art. 27 Obblighi fondamentali
1. Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei
propri obblighi chi presta servizio civile agisce secondo i principi
della buona fede.
2. Rispetta i diritti e gli obblighi dell'istituto d'impiego
e prende cura in particolare dei beni che gli sono stati affidati.
3. Ottempera:
a. alle istruzioni e disposizioni dell'istituto d'impiego
o dei suoi delegati;
b. alle convocazioni e istruzioni dell'organo d'esecuzione
o dei suoi delegati.
4. Non è vincolato da istruzioni che gli impongono
un comportamento illecito.
5. Rispetta i diritti delle altre persone che prestano servizio
civile e assume compiti supplementari connessi a impieghi di gruppo.
Sezione 2: Diritti nei riguardi dell'istituto d'impiego
Art. 28 Orario di lavoro e tempo di riposo
1. L'orario di lavoro, pause comprese, della persona che
presta servizio civile corrisponde a quello dei lavoratori dell'istituto
d'impiego.
2. Qualora non sia possibile applicare tale orario, fa stato
l'orario di lavoro in uso nella regione e nella professione corrispondente.
3. In materia di ore supplementari, lavori a turni, di notte
e nel fine settimana, l'istituto d'impiego tratta la persona in
servizio come i suoi collaboratori.
4. Sono escluse:
a. la remunerazione finanziaria di ore supplementari nonchè
di lavori a turni, di notte e nel fine settimana;
b. la concessione di compensi in tempo di lavoro per lavori
a turni, di notte e nel fine settimana.
Art. 29 Prestazioni a favore di chi presta servizio
civile
1. Per ogni giorno di servizio computabile l'istituto d'impiego
fornisce alla persona che presta servizio civile le seguenti prestazioni:
a. versa un importo per le piccole spese personali corrispondente
al soldo di un soldato;
b. mette a disposizione gli abiti e le scarpe da lavoro speciali
necessari;
c. offre il vitto;
d. mette a disposizione un alloggio;
e. rimborsa le spese eccezionalmente necessarie del tragitto
quotidiano per recarsi al lavoro;
f. assume i costi speciali che risultano da un impiego all'estero.
2. Qualora non sia in grado di fornire le prestazioni di
cui al capoverso 1 lettere b, c o d, l'istituto versa alla persona
che presta servizio civile una congrua indennità finanziaria.
3. La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1
connessi a corsi d'introduzione centrali e a incontri informativi.
Art. 30 Congedo
Il congedo è concesso dall'istituto d'impiego. Il Consiglio
federale stabilisce le condizioni e la durata del congedo e stabilisce
i casi in cui l'istituto d'impiego deve consultare l'organo d'esecuzione.
Art. 31 Attestato di lavoro
Chi ha prestato servizio civile ottiene dall'istituto d'impiego
un attestato di lavoro.
Sezione 3: Obblighi nei riguardi delle autorità
e dell'istituto d'impiego
Art. 32 Obbligo di notificazione e d'informazione
1. Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione
e d'informazione delle persone che devono prestare servizio civile.
2. In occasione della giornata informativa e durante gli
impieghi ordinari di servizio civile possono essere effettuate inchieste
a scopo scientifico.
Art. 33 Visite mediche e misure mediche di prevenzione
1. Chi deve prestare servizio civile si sottopone alle visite
mediche necessarie in rapporto al suo impiego per verificare la
sua capacità al lavoro.
2. Per quanto le condizioni di salute dell'interessato lo
giustifichino, l'organo d'esecuzione può, per determinare
la capacità al lavoro, ordinare esami medici e misure mediche
di prevenzione già prima del servizio, a spese dell'assicurazione
militare.
Art. 34 Obbligo di discrezione
Chi presta servizio civile soggiace all'obbligo di discrezione vigente
nell'istituto d'impiego.
Art. 35 Attivita lucrativa nell'istituto d'impiego
Chi sta prestando servizio civile non può esercitare alcuna
attività lucrativa nell'istituto d'impiego.
Sezione 4: Introduzione
Art. 36 Principio
1. L'istituto d'impiego fornisce a chi presta servizio civile
la necessaria introduzione alla sua attività.
2. L'organo d'esecuzione può organizzare corsi introduttivi
centrali.
3. Per impieghi nel settore della sanità che comportano
compiti di cura è obbligatorio frequentare un corso d'introduzione.
Art. 37 Costi
1. La Confederazione assume i costi dei corsi di cui all'articolo
36 capoversi 2 e 3.
2. Può partecipare:
a. ai costi per l'elaborazione di programmi generali e
b. ai costi per l'introduzione fornita dagli istituti d'impiego
se l'introduzione dev'essere impartita da terzi e comporta pertanto
oneri particolari.
Sezione 5: Prestazioni pecuniarie della Confederazione
Art. 38 Indennità per perdita di guadagno
Chi presta servizio civile ha diritto ad un'indennità per
perdita di guadagno conformemente alla legge federale del 25 settembre
1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio
militare, servizio civile o servizio di protezione civile.
Art. 39 Buoni per il viaggio e il trasporto
dei bagagli
Chi presta servizio civile ottiene i necessari buoni per il viaggio
e per il trasporto dei bagagli all'interno delle frontiere nazionali.
La Confederazione ne assume i costi.
Sezione 6: Assicurazione
Art. 40
Chi presta servizio civile è assicurato secondo la legge
federale del 19 giugno1992 sull'assicurazione militare (LAM).
Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d'impiego
Art. 41 Domanda
1. Gli istituti che intendono impiegare persone che devono
prestare servizio civile presentano all'organo d'esecuzione una
domanda scritta di riconoscimento quale istituto d'impiego. Il Consiglio
federale emana prescrizioni concernenti il contenuto della domanda
e i documenti da allegare.
2. Per impiegare persone che prestano servizio civile l'organo
d'esecuzione non necessita di alcun riconoscimento.
Art. 42 Decisione di riconoscimento
1. Sul riconoscimento di un istituto d'impiego decide l'organo
d'esecuzione su proposta di una commissione.
2. Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni
ed oneri ed essere limitato nel tempo.
Art. 43 Procedura di riconoscimento
1. La commissione esamina se l'istituto richiedente soddisfa
i requisiti di cui agli articoli 2-6.
2. Propone la reiezione della domanda qualora l'istituto
richiedente o l'attività prevista non corrispondano agli
scopi del servizio civile.
3. Le autorità cantonali del mercato del lavoro mettono
a disposizione dell'organo d'esecuzione le informazioni rilevanti
concernenti il mercato del lavoro.
4. La procedura è gratuita. Per altro, sono applicabili
le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa.
5. Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione
dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione. La
stessa è amministrativamente aggregata all'organo d'esecuzione.
Capitolo 6: Statuto dell'istituto d'impiego
Sezione 1: Rapporto con le autorità
Art. 44 Istruzioni ed ispezioni
L'istituto d'impiego ottempera alle istruzioni e agli ordini dell'organo
d'esecuzione e tollera ispezioni sul posto di lavoro della persona
che presta servizio civile e nell'alloggio messole a disposizione.
Art. 45 Obbligo d'informare
L'istituto d'impiego fornisce all'organo d'esecuzione le informazioni
necessarie, segnatamente:
a. per tenere il controllo dei giorni di servizio prestati;
b. in rapporto a procedure penali e disciplinari nonché
a casi di responsabilità civile;
c. per valutare i periodi di servizio ed a fini statistici.
Art. 46 Tributi dell'istituto d'impiego
1. Per ogni giorno computabile di servizio civile l'organo
d'esecuzione riscuote dall'istituto d'impiego un tributo quale conguaglio
per la prestazione lavorativa ottenuta. Il Consiglio federale stabilisce
l'importo del tributo e disciplina le basi di calcolo.
2. Il Consiglio federale puo sospendere l'esecuzione del
capoverso 1 se la situazione economica o se la domanda di far capo
a persone che prestano servizio civile non consentono la riscossione
del tributo.
3. L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere
il tributo da singoli istituti d'impiego che non sarebbero altrimenti
in grado di impiegare persone che prestano servizio civile, ma la
cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare
importanza.
4. E' salvo l'art. 6.
Art. 47 Aiuto finanziario a favore dell'istituto
d'impiego
1. La Confederazione può, a titolo eccezionale ed
entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente
progetti che servono alla protezione dell'ambiente e della natura
o alla salvaguardia del paesaggio.
2. Il Consiglio federale disciplina gli altri presupposti
per la concessione del sostegno finanziario e definisce i costi
di progetto computabili.
Sezione 2: Rapporto con le persone che prestano servizio civile
Art. 48 Obblighi dell'istituto d'impiego
1. L'istituto d'impiego provvede ad un'organizzazione sensata
del servizio civile. Non può impiegare la persona che presta
servizio civile in lavori per i quali quest'ultima non dispone delle
necessarie conoscenze e capacità, o esigere dalla stessa
un comportamento illecito.
2. L'istituto d'impiego rispetta la personalità della
persona che presta servizio civile. In particolare per quanto concerne
la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, la tratta
alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori
o lavori comparabili.
Art. 49 Diritto d'impartire istruzioni
1. L'istituto d'impiego ha il diritto d'impartire istruzioni
a chi presta servizio civile.
2. Può delegare l'esercizio di tale diritto ai suoi
collaboratori, nonché a terzi che:
a. forniscono a chi presta servizio civile una formazione
introduttiva;
b. esso sostiene nell'ambino delle sue finalità e
al servizio dei quali mette pertanto a disposizione persone che
prestano servizio civile.
Art. 50 Cessione di diritti ed obblighi
1. L'istituto d'impiego può, col consenso dell'organo
d'esecuzione, cedere i suoi diritti ed obblighi ad altri istituti
che soddisfano i presupposti di cui agli articoli 2-6 e che:
a. vengono sostenuti dall'istituto d'impiego o sono ad esso
subordinati, nell'ambito delle sue finalità, oppure
b. svolgono corsi introduttivi (art. 36 cpv. 1).
2. L'istituto d'impiego può addebitare agli istituti
beneficiari al massimo i costi effettivi della sua attività
di mediazione. E' escluso il prestito di una persona che presta
servizio civile.
Art. 51 Iniziazione al lavoro
L'istituto d'impiego introduce al lavoro la persona che presta servizio
civile. L'informa circa i suoi compiti ed obblighi e la avvia ad
un adempimento efficiente delle sue mansioni.
Capitolo 7: Responsabilità per danni
Art. 52 Danni all'istituto d'impiego
La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio
civile all'istituto d'impiego nello svolgimento del suo servizio,
sempre che l'istituto possa far valere il diritto al risarcimento
dei danni in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e del
Codice delle obbligazioni.
Art. 53 Danni a terzi e regresso dell'istituto
d'impiego
1. L'istituto d'impiego risponde dei danni causati a terzi
da chi presta servizio civile nello svolgimento del suo servizio
come se si trattasse del comportamento dei suoi lavoratori.
2. La Confederazione risponde dei danni giusta le disposizioni
in materia di responsabilità applicabili ai lavoratori dell'istituto
d'impiego:
a. se l'istituto d'impiego è una persona giuridica
di diritto pubblico e se le sue disposizioni in materia di responsabilità
non prevedono alcuna pretesa diretta contro essa;
b. se giusta l'art. 44 cpv 2 della legge sull'assicurazione
contro gli infortuni non vi é alcuna pretesa diretta contro
l'istituto d'impiego.
3. Risarcito il danno, l'istituto d'impiego può esercitare
regresso contro la Confederazione, sempre che conformemente all'applicazione
per analogia dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni esso
potrebbe richiedere risarcimento alla persona che presta servizio
civile.
Art. 54 Danni alla persona che presta servizio
civile.
1. L'istituto d'impiego risponde del danno che reca a chi
presta servizio civile così come se si trattasse di danni
recati ai suoi lavoratori.
2. Se in seguito ad un sinistro la persona che presta servizio
civile ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, essa
non puo far valere alcuna pretesa contro l'istituto d'impiego e
i suoi lavoratori.
3. L'assicurazione militare può esercitare regresso
contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori giusta la legge
federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) soltanto
se la persona interessata ha provocato il danno intenzionalmente
o per negligenza grave.
Art. 55 Responsabilità civile della persona
in servizio
1. Chi presta servizio civile non può essere convenuto
direttamente in giudizio dalla persona lesa per danni causati nell'adempimento
del suo obbligo di servizio.
2. Risarcito il danno, la Confederazione può esercitare
regresso contro la persona che presta servizio civile qualora questa
l'abbia cagionato intenzionalmente o per negligenza grave.
3. Se la parte lesa è la Confederazione, essa ha diritto
d'azione contro la persona che presta servizio civile, sempre che
quest'ultima abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza
grave.
Art. 56 Perdita o danneggiamento di oggetti
della persona che presta servizio civile
1. Chi presta servizio civile assume personalmente i danni
risultanti dalla perdita o dal deterioramento dei suoi oggetti privati.
2. La Confederazione gli versa un'equa indennità,
tenendo conto in particolare se:
a. il danno é stato cagionato in rapporto diretto
con l'adempimento dell'obbligo di servizio;
b. alla persona che presta servizio civile è imputabile
una colpa propria;
c. per adempiere il suo obbligo di servizio la persona che
presta servizio civile doveva necessariamente prendere con sé
o utilizzare oggetti privati;
d. la persona che presta servizio civile sarà o é
già stata indennizzata altrimenti per il danno subito.
Art. 57 Principi della responsabilità
1. Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 cpv
1, 44 cpv 1, 45-47, 49, 50 cpv 1, nonché 51-53 del Codice
delle obbligazioni.
2. In caso di responsabilità della persona che presta
servizio civile si tiene adeguatamente conto delle sue condizioni
personali nonché del suo precedente comportamento durante
il servizio civile e delle circostanze particolari dell'impiego.
Art. 58 Procedura
1. Sulle domande di risarcimento o riparazione e sul diritto
di regresso risolve in prima istanza l'autorità competente
mediante decisione formale.
2. La competenza di pronunciare decisioni ai sensi del capoverso
1 spetta alle direzioni generali e alle direzioni di circondario
dell'Azienda delle PTT e delle FFS, nonchè al Consiglio dei
Politecnici federali (PF), sempre che siano istituti d'impiego;
negli altri casi, al Dip. federale delle finanze.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali
1. Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione
nonchè le azioni di risarcimentodella medesima si prescrivono
in un anno a decorrere dal giorno in cui la persona lesa ha avuto
conoscenza del danno e del responsabile e in ogni caso in cinque
anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.
2. Qualora le pretese risultino da un comportamento punibile
per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più
lunga, questa è applicabile.
Art. 60 Prescrizione del diritto di regresso
1. Per la prescrizione del diritto di regresso dell'istituto
d'impiego contro la Confederazione sono applicabili le disposizioni
in materia di responsabilità civile alle quali è soggetto
l'istituto d'impiego.
2. Il diritto di regresso della Confederazione contro una
persona che presta servizio civile si prescrive in un anno dal riconoscimento
o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della
Confederazione.
Art. 61 Interruzione ed opponibilità
della prescrizione
1. Per eccepire o interrompere la prescrizione sono applicabili
per analogia gli articoli 135-138 e 142 del Codice delle obbligazioni.
2. E' considerata azione anche la richiesta scritta di risarcimento
dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di
circondario dell'azienda delle PTT e delle FFS nonchè al
Consiglio dei PF, sempre che siano istituti d'impiego, e al Dipartimento
federale delle finanze.
Capitolo 8: Protezione giuridica
Art. 62 Colloquio con l'istituto d'impiego;
denuncia
1. Qualora reputi che l'istituto d'impiego le abbia fatto
subire un torto, la persona che presta servizio civile può
richiedere all'istituto d'impiego un colloquio di servizio in presenza
di un rappresentante dell'organo d'esecuzione.
2. Qualora non si raggiunga un accordo, la persona che presta
servizio civile può sporgere denuncia presso l'organo d'esecuzione
contro l'istituto d'impiego. L'organo d'esecuzione sente gli interessati
entro dieci giorni e prende le misure necessarie.
Art. 63 Autorità di ricorso
L'autorità di ricorso è la commissione di ricorso
del dipartimento (Commissione di ricorso).
Art. 64 Diritto di interporre ricorso
1. Chiunque é toccato dalla decisione ed ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa è legittimato ad interporre ricorso.
2. Sono inoltre legittimate a ricorrere le autorità
cantonali localmente competenti responsabili del mercato del lavoro
contro la decisione di riconoscimento giusta l'articolo 42 e un'eventuale
sua modificazione, se fanno valere una violazione dell'articolo
6.
Art. 65 Procedura dinanzi alla Commissione di
ricorso
La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso é gratuita
a meno che non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versati
ripetibili.
Per altro, sono applicabili le disposizioni della legge federale
sulla procedura amministrativa.
Art. 66 Termini di ricorso
Il termine per interporre ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso
é di:
a. 10 giorni per ricorsi contro misure disciplinari e contro
convocazioni;
b. 30 giorni per gli altri casi.
Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali
Sezione 1: Procedura disciplinare
Art. 67 Mancanze disciplinari
1. Qualora la persona che deve prestare servizio civile violi
intenzionalmente o per negligenza obblighi imposti dalla legge o
dalle relative ordinanze, l'organo d'esecuzione può disporre
misure disciplinari nei suoi riguardi; sono salve le disposizioni
penali di cui agli articoli 72-78.
2. Si può rinunciare all'inflizione delle misure se
é sufficiente un avvertimento e un ammonimento da parte dell'istituto
d'impiego.
Art. 68 Misure disciplinari
L'organo d'esecuzione può disporre le seguenti misure disciplinari:
a. ammonimento scritto;
b. multa sino a 2000 franchi.
Art. 69 Commisurazione
L'organo d'esecuzione stabilisce la misura disciplinare a seconda
della colpa; tiene inoltre conto del movente, della vita anteriore,
delle condizioni personali e del precedente comportamento dell'interessato
nel servizio civile.
Art. 70 Prescrizione
1. Il perseguimento di una mancanza disciplinare e l'esecuzione
di una misura disciplinare si prescrivono in dodici mesi.
2. L'interruzione della prescrizione é esclusa.
3. La prescrizione del perseguimento é sospesa durante
una procedura giudiziaria.
Art. 71 Procedura
1. L'organo d'esecuzione apre una procedura disciplinare
d'ufficio oppure quando l'istituto d'impiego denuncia una violazione
degli obblighi. Ne informa per scritto l'interessato. Qualora gli
interessi dell'istituto d'impiego o dell'inchiesta lo esigano, può
ordinare l'interruzione immediata del servizio.
2. L'organo d'esecuzione istruisce la procedura di regola
entro dieci giorni e la liquida con decisione formale.
Sezione 2: Disposizioni penali
Art. 72 Rifiuto del servizio civile
1. Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio civile,
non si presenta ad un servizio al quale é convocato, abbandona
il suo istituto d'impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un'assenza
giustificata, é punito con la detenzione fino a 18 mesi.
2. Chiunque rifiuta di prestare un servizio civile straordinario
é punito con la reclusione o la detenzione.
3. Il giudice può escludere il colpevole dal servizio
civile.
4. Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole é esente
da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato
anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva
già al momento del fatto.
Art. 73 Omissione del servizio
1. Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio
civile, non si presenta ad un servizio al quale é convocato,
abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o non vi ritorna
dopo un'assenza giustificata, é punito con la detenzione
fino a sei mesi, con l'arresto o con la multa.
2. Chiunque non si presenta ad un servizio civile straordinario
é punito con la detenzione.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4. Se più tardi il colpevole riprende spontaneamente
il lavoro, il giudice può attenuare la pena secondo il suo
libero apprezzamento.
5. Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente
da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato
anticipatamente dal servizio civile e questa sua incapacità
sussisteva già al momento del fatto.
Art. 74 Omissione del servizio per negligenza
1. Chiunque, per negligenza, non si presenta ad un servizio
al quale é stato convocato, abbandona senza permesso il suo
istituto d'impiego o non vi ritorna per tempo o del tutto dopo un'assenza
giustificata, é punito con l'arresto o con la multa.
2. Se il colpevole non si presenta per negligenza ad un servizio
civile straordinario, il giudice può pronunciare la detenzione
fino a tre mesi.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4. Fatto salvo l'articolo 76, il colpevole è esente
da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato
anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva
già al momento del fatto.
Art. 75 Inosservanza di una convocazione al
servizio civile
1. Chi, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione
del servizio o omissione del servizio per negligenza, non dà
seguito ad una convocazione al servizio civile, pur essendo in grado
di viaggiare, é punito con l'arresto o con la multa.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 76 Grave violazione degli obblighi
1. Chi si rende ripetutamente reo di gravi mancanze disciplinari
é punito con l'arresto o con la multa.
2. Se il colpevole vìola gravemente i suoi obblighi
durante un servizio civile straordinario, il giudice può
pronunciare la detenzione fino a tre mesi.
Art. 77 Rapporto con il Codice penale
1. Per quanto la presente legge non contempli disposizioni
contrarie, è applicabile il Codice penale svizzero.
2. E' pure punibile chi commette all'estero i reati di cui
agli articoli 72-76.
Art. 78 Disposizioni penali completive, procedimento
penale
1. Il Consiglio federale può dichiarare punibili le
infrazioni contro singole disposizioni d'esecuzione della presente
legge e comminare l'arresto o la multa per le contravvenzioni a
queste disposizioni.
2. Il procedimento penale è aperto su denuncia dell'organo
d'esecuzione e spetta ai Cantoni.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 79 In generale
1. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare
istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di
ordinanze o regolamenti.
2. L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze
esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per
la loro collaborazione.
3. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra
l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2,
nonché i criteri per calcolare l'indennità per la
loro collaborazione.
Art. 80 Sistema d'informazione
1. L'organo d'esecuzione sviluppa e gestisce un sistema automatizzato
d'informazione per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente
legge.
2. Possono essere collegati direttamente (on-line) al sistema
d'informazione:
a. l'Ufficio federale dell'aiutantura, per la trasmissione di dati
relativi alla trattazione delle domande e al proscioglimento dall'obbligo
di prestare servizio militare;
b. l'Ufficio federale della protezione civile, per la trasmissione
di dati al momento del passaggio nella protezione civile;
c. l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, per il disbrigo
di casi assicurati;
d. gli organi preposti all'indennità per perdita di guadagno,
per i chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto;
e. le autorità della tassa d'esenzione, per le questioni
connesse alla tassa d'esenzione;
f. terzi ai quali sono stati delegati compiti dell'organo d'esecuzione,
per l'adempimento di questi compiti.
3. L'organo d'esecuzione e i servizi collegati giusta il
capoverso 2 possono trasmettere soltanto i dati personali di cui
il destinatario ha assolutamente bisogno per adempiere compiti connessi
alla presente legge.
4. Il Consiglio federale disciplina la gestione del sistema
d'informazione.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 81 Ammissione posteriore al s. c.
1. Chi é stato condannato prima dell'entrata in vigore
della presente legge per obiezione di coscienza ad una pena privativa
della libertà ed escluso dall'esercito, può entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentare
una domanda d'ammissione al servizio civile, sempre che la pena
non sia stata ancora del tutto o parzialmente scontata. La presentazione
della domanda comporta la sospensione provvisoria dell'esecuzione
della pena.
2. Se la domanda è accolta, la pena non viene piu
scontata e l'iscrizione nel casellario giudiziale della condanna
per obiezione di coscienza viene cancellata. Il Consiglio federale
disciplina il computo dei giorni d'incarcerazione sulla durata del
servizio civile.
3. Qualora la persona ammessa sia stata giudicata colpevole
di altri reati oltre all'obiezione di coscienza, il tribunale di
divisione competente stabilisce una nuova pena per questi reati.
E' lecita la procedura del decreto penale.
Art. 82 Permutazione di prestazioni di lavoro
1. Le prestazioni di lavoro di pubblico interesse pronunciate
prima dell'entrata in vigore della presente legge per obiezione
di coscienza vengono permutate dall'organo d'esecuzione in servizio
civile ed eseguite come tali. Il computo avviene giusta le prescrizioni
della presente legge.
2. Il Consiglio federale disciplina la procedura da adottare
qualora la persona astretta al lavoro abbia già superato
il limite d'età di cui all'art. 11 cpv 2 o non sia stata
esclusa dall'esercito.
Art. 83 Validità dei contratti quadro
1. Gli istituti che erano parte di un contratto quadro conformemente
all'ordinanza del 1° luglio 1992 concernente la prestazione
di lavoro degli obiettori di coscienza possono impiegare persone
che prestano servizio civile durante un periodo transitorio di due
anni.
2. La presente legge prevale su disposizioni contrarie contemplate
nei contratti quadro.
| Ordinanza sul servizio civile (OSCi) dell'11
settembre 1996 |
|
Capitolo 1: Organizzazione
Art. 1 Autorità competenti
1. L'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile
(organo d'esecuzione) è la Divisione del Servizio civile
dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro (UFIAML).
2. La commissione di ricorso è la Commissione di ricorso
DFEP (REKO/EVD).
Art. 2 Struttura
L'organo d'esecuzione è costituito da un organo centrale
e da organi regionali.
Capitolo 2: Istituti d'impiego e ambiti d'attività
Sezione 1: Limitazioni relative al riconoscimento
e all'impiego
Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego
1. L'organo d'esecuzione riconosce quali istituti d'impiego solo
enti aventi una sede in Svizzera.
2. Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso,
in particolare, per:
a. gli enti di diritto pubblico con fine di lucro, eccettuati quelli
che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e
sociale;
b. le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività
di utilità pubblica;
c. le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività
nell'agricoltura.
3. Non sono di utilità pubblica gli enti:
a. le cui attività principali sono a fine lucrativo;
b. le cui attività profittano soltanto a un piccolo numero
o a una cerchia limitata di persone;
c. che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a
condizioni estranee alla materia;
d. la cui attività serve unicamente al loro proprio interesse.
Art. 4 Attività non ammesse
1. Chi è soggetto al servizio civile non può esercitare
nell'istituto d'impiego un'attività suscettibile di:
a. influire sul processo di formazione di opinioni politiche;
b. diffondere o approfondire convinzioni religiose o ideologiche.
2. Di regola, l'organo d'esecuzione non può destinare la
persona che presta servizio civile ad attività consistenti
principalmente in lavori d'ufficio. A tale norma si può derogare,
in particolare, quando lo stato di salute o le speciali capacità
professionali della persona che presta servizio civile lo richiedono.
Sezione 2: Impieghi nell'agricoltura
Art. 5 Sostegno a prestazioni ecologiche
1. L'organo d'esecuzione impiega le persone che prestano servizio
civile per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici di
compensazione ecologica, riconosciute conformemente all'ordinanza
del 24 gennaio 1996 sui contributi a fini ecologici.
2. Esso prende in considerazione i progetti a favore di aziende
agricole che ottengono pagamenti in base all'ordinanza sui contributi
a fini ecologici.
Art. 6 Progetti destinati a migliorare l'infrastruttura
1. L'organo d'esecuzione impiega le persone che prestano servizio
civile per lavori relativi a progetti destinati a migliorare l'infrastruttura
delle aziende agricole.
2. Esso prende in considerazione:
a. i progetti a favore di agricoltori che adempiono i criteri dell'articolo
5 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari
nell'agricoltura, come pure
b. i progetti a favore di comunità aziendali di alpeggio
ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 26 aprile 1993 sulla
terminologia agricola.
Art. 7 Collaborazione nella produzione agricola
1. Nel quadro dei progetti destinati a migliorare l'infrastruttura
è ammessa la collaborazione nella produzione agricola da
parte delle persone che prestano servizio civile.
2. Nel quadro dei progetti destinati a sostenere prestazioni ecologiche,
tale collaborazione è ammessa solo a titolo eccezionale,
in particolare per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro
a cui deve far fronte l'azienda agricola o in occasione di un'interruzione
temporanea dei lavori sulle superfici di compensazione ecologica,
dovuta a fattori meteorologici.
Sezione 3: Impieghi nell'aiuto in caso di catastrofe
Art. 8
1. Negli impieghi che hanno luogo nel quadro dell'aiuto in caso
di catastrofe la persona che presta servizio civile non può
essere subordinata a un comando militare né integrata nello
svolgimento del servizio militare, eccetto che vi acconsenta.
2. L'istituto d'impiego può tuttavia, a titolo eccezionale,
delegare a un comando militare il diritto d'impartire istruzioni
a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello
spazio e per quanto riguarda la materia.
Sezione 4: Incidenza sul mercato del lavoro
Art. 9
1. L'organo d'esecuzione determina nella decisione con cui riconosce
l'istituto d'impiego il numero massimo di persone che prestano servizio
civile ammesse a essere occupate simultaneamente in tale istituto.
2. Esso prende in considerazione il numero delle persone occupate
nell'istituto d'impiego o nel corrispondente ambito d'attività.
3. Questa disposizione non si applica quando l'istituto d'impiego
realizza un progetto concepito specialmente per chi presta servizio
civile o quando l'istituto d'impiego svolge la propria attività
in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro.
Sezione 5: Impieghi all'estero
Art. 10 Formazione professionale o esperienza specifica
Per periodi d'impiego all'estero, l'organo d'esecuzione convoca
soltanto le persone soggette al servizio civile che:
a. dispongano, con riferimento all'attività prevista, di
una formazione professionale completa, di vari anni di studio o
di un'esperienza pratica pluriennale; o
b. conoscano bene il Paese interessato o Paesi comparabili.
Art. 11 Esame dei progetti
1. L'organo d'esecuzione sottopone i progetti d'impiego all'estero
all'esame di organi ufficiali svizzeri competenti nella materia
di cui si tratta e, ove occorra, di ulteriori istituzioni specializzate.
2. Tali organi e istituzioni devono in particolare riferire se:
a. gli impieghi sono conformi agli scopi della cooperazione svizzera
in materia di sviluppo e dell'aiuto umanitario;
b. l'istituto d'impiego è in grado di realizzare i fini proposti
e ha potuto concludere con successo impieghi analoghi;
c. le persone che prestano servizio civile sono esposte a rischi
particolari e se s'impongono misure idonee a ridurli;
d. esistono sul posto possibilità di controllare gli impieghi.
Art. 12 Obblighi particolari dell'istituto d'impiego
1. In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile,
l'istituto d'impiego procura i documenti di viaggio necessari all'impiego
all'estero.
2. Prende a proprio carico le spese di viaggio e di trasporto dei
bagagli a partire dalla frontiera.
Art. 13 Rientro in Svizzera di chi presta servizio
civile
1. Il periodo d'impiego all'estero prende fine con il rientro in
Svizzera di chi presta servizio civile.
2. L'organo d'esecuzione può eccezionalmente dispensare dall'obbligo
di rientro in Svizzera al termine del periodo d'impiego.
Art. 14 Computo
L'organo d'esecuzione computa i periodi d'impiego effettuati all'estero
sulla durata del servizio civile ordinario nello stesso modo con
cui computa i periodi d'impiego effettuati in Svizzera.
Capitolo 3: Durata e fine del servizio civile
Art. 15 Calcolo della durata del servizio civile
ordinario
1. Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, l'organo
d'esecuzione riprende i dati del sistema d'informazione del personale
dell'esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d'istruzione
non ancora adempiuti ai sensi della legislazione militare.
2. A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al
giorno intero successivo.
3. Nel computo della durata del servizio civile ordinario è
tenuto conto delle modifiche concernenti la durata complessiva dei
servizi d'istruzione secondo la legislazione militare.
Art. 16 Licenziamento ed esclusione
Il licenziamento e l'esclusione permanente dal servizio civile sono
definitivi.
Art. 17 Informazione destinata alle autorità
del servizio di protezione civile
L'organo d'esecuzione comunica all'autorità competente per
il servizio di protezione civile nel Comune di domicilio:
a. entro il 30 settembre, il nome delle persone soggette al servizio
civile che verranno licenziate alla fine dell'anno per raggiunti
limiti d'età;
b. immediatamente, il nome delle persone che sono state licenziate
anticipatamente (art. 11 cpv. 3 LSC) o escluse permanentemente (art.
12 LSC).
Art. 18 Esame della capacità al lavoro
1. L'organo d'esecuzione può fare esaminare la persona soggetta
al servizio civile da un medico di propria fiducia.
2. Il medico di fiducia comunica all'organo d'esecuzione il grado
d'incapacità al lavoro della persona soggetta al servizio
civile e le misure che ritiene necessarie.
Art. 19 Reincorporazione nell'esercito
1. Chi è soggetto al servizio civile può essere reincorporato
nell'esercito:
a. su propria domanda;
b. ove la decisione di ammissione al servizio civile sia stata revocata.
2. La domanda di reincorporazione deve essere presentata all'organo
d'esecuzione.
3. L'organo d'esecuzione trasmette gli atti pertinenti al Gruppo
personale dell'esercito dello Stato maggiore. Quest'ultimo decide
sulla reincorporazione nell'esercito.
4. Il Gruppo personale dell'esercito comunica la propria decisione
all'organo d'esecuzione. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera
b, lo comunica anche all'autorità competente in materia di
protezione civile.
5. Se la domanda di reincorporazione è presentata da una
persona astretta a una prestazione di lavoro di pubblico interesse
ed esclusa dall'esercito, l'organo d'esecuzione trasmette gli atti
pertinenti all'Uditore in capo dell'esercito.
Capitolo 4: Esonero dal servizio
Art. 20 Diritto applicabile
1. L'organo d'esecuzione applica l'ordinanza del 18 ottobre 1995
concernente l'esenzione dal servizio militare (OESM), con le eccezioni
seguenti:
a. mentre in virtù dell'articolo 4 OESM l'esenzione di una
persona soggetta al servizio militare interviene mediante notificazione
al comandante, l'esonero dal servizio civile ha luogo mediante notificazione
all'organo d'esecuzione;
b. nei casi dell'articolo 6 lettera d numero 1 OESM, l'organo d'esecuzione
tiene conto del numero di coloro che sono già stati esentati
dal servizio militare;
c. le eccezioni all'esenzione dal servizio, fondate sui bisogni
dell'esercito (art. 7 cpv. 3, 8 cpv. 3, 10 cpv. 3, 11 cpv. 4, 12
cpv. 4 e 13 cpv. 3 OESM), sono prive d'oggetto per l'organo d'esecuzione;
d. le competenze del Gruppo personale dell'esercito (art. 15 segg.
OESM) sono assunte dall'organo d'esecuzione per quanto concerne
l'esonero dal servizio;
e. l'articolo 22 capoversi 2 e 3 OESM non è applicabile;
f. la competenza in materia penale prevista dall'articolo 27 OESM
spetta all'organo d'esecuzione. La procedura è regolata dalla
legge federale sul diritto penale amministrativo.
2. Nei casi contemplati negli articoli 11 e 12 OESM, l'organo d'esecuzione
si fonda sugli accordi conclusi tra le Ferrovie federali, le PTT,
l'Ufficio federale dei trasporti e il Gruppo personale dell'esercito.
3. I giorni computati per l'adempimento del servizio civile ordinario
secondo l'articolo 3 capoverso 1 OESM non conferiscono alla persona
soggetta al servizio civile il diritto di ricevere indennità
per perdita di guadagno né prestazioni secondo l'articolo
29 LSC.
Art. 21 Esonero dal servizio dopo l'adempimento
della scuola reclute
Le persone menzionate nell'articolo 18 capoverso 1 lettere c-i della
LM sono esonerate dal servizio civile dopo aver prestato servizio
civile per una durata corrispondente a 1,5 volte la durata della
scuola reclute che avrebbero dovuto adempiere. È preso in
considerazione l'adempimento parziale della scuola reclute.
Art. 22 Prestazione del servizio civile al termine
dell'esonero
1. Terminato l'esonero, le persone soggette prestano la totalità
dei giorni di servizio civile ordinario non effettuati.
2. Tale durata è ridotta di un decimo per ogni anno d'esonero
eccedente sei anni. È computata la durata di un'esenzione
dal servizio militare immediatamente precedente.
Capitolo 5: Ammissione al servizio civile
Art. 23 Collaborazione con il Gruppo sanità
dell'esercito
1. Ove una persona nei cui confronti sia stato aperto un procedimento
penale per rifiuto del servizio militare in seguito a violazione
dell'obbligo di leva presenti una domanda di ammissione al servizio
civile, l'organo d'esecuzione incarica il Gruppo sanità dell'esercito
di sottoporla a un esame medico per accertarne l'idoneità
al servizio militare.
2. L'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente l'apprezzamento
medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a
prestare servizio si applica per analogia all'esame medico.
Art. 24 Domande in relazione con la scuola reclute
L'organo d'esecuzione esamina in modo prioritario le domande presentate
tardivamente dalle reclute.
Art. 25 Effetto della domanda sugli obblighi fuori
servizio
La presentazione della domanda svincola il richiedente dal tiro
obbligatorio e dall'obbligo di presentarsi alle ispezioni fino al
momento in cui la decisione sulla stessa sia passata in giudicato.
Art. 26 Domande degli Svizzeri all'estero
1. Gli Svizzeri all'estero richiamati in Svizzera per prestarvi
un servizio di difesa nazionale non sono tenuti a entrare in servizio
se presentano una domanda d'ammissione al servizio civile prima
della data fissata per l'entrata in servizio.
2. L'organo d'esecuzione esamina in modo prioritario le domande
presentate dagli Svizzeri all'estero dopo la loro entrata nel servizio
di difesa nazionale.
Art. 27 Audizione personale
1. L'audizione personale dinanzi alla commissione d'ammissione e
le deliberazioni di quest'ultima non sono pubbliche.
2. Le dichiarazioni del richiedente sono verbalizzate in un appunto
relativo all'audizione.
3. Il richiedente non può prendere conoscenza della proposta
presentata dalla commissione d'ammissione all'organo d'esecuzione.
Art. 28 Ammissione durante un periodo di servizio
militare
Il richiedente che riceve una decisione di ammissione al servizio
civile durante un periodo di servizio militare è immediatamente
licenziato da quest'ultimo.
Capitolo 6: Prestazione del servizio civile
Sezione 1: Nozione d'impiego
Art. 29
Per impiego s'intende l'insieme delle prestazioni di servizio civile
effettuate nel quadro di una convenzione.
Sezione 2: Preparazione degli impieghi
Art. 30 Incontro informativo
1. L'organo d'esecuzione organizza periodicamente incontri informativi.
Questi durano, di regola, una giornata.
2. Esso informa le persone soggette sul servizio civile, come pure
sui diritti e sugli obblighi relativi.
Art. 31 Dati sulla persona soggetta al servizio
civile
L'organo d'esecuzione si procura dalla persona soggetta al servizio
civile dati concernenti in particolare:
a. le sue attitudini e preferenze;
b. il suo stato di salute;
c. il momento in cui essa può iniziare la sua attività
in un istituto d'impiego (art. 21 cpv. 1 LSC);
d. le possibilità di frazionare il servizio civile;
e. i luoghi e gli istituti d'impiego possibili.
Art. 32 Colloquio personale presso istituti d'impiego
1. L'organo d'esecuzione può convocare la persona soggetta
al servizio civile a un colloquio personale presso gli istituti
d'impiego potenziali.
2. Ove occorra, nel corso del colloquio personale la persona soggetta
al servizio civile comunica ai rappresentanti dell'istituto d'impiego
i motivi di coscienza che potrebbero influenzare l'impostazione
dell'impiego medesimo.
3. I rappresentanti dell'istituto d'impiego comunicano il risultato
del colloquio personale all'organo d'esecuzione. Essi possono rifiutare
una persona soggetta al servizio civile non idonea.
Art. 33 Periodi d'impiego a titolo di prova
1. In casi specialmente motivati l'istituto d'impiego e la persona
soggetta al servizio civile possono chiedere, dopo il colloquio
personale, che sia autorizzato un impiego a titolo di prova.
2. L'organo d'esecuzione può autorizzare un impiego a titolo
di prova di cinque giorni al massimo ove:
a. a causa delle qualifiche particolari richieste dall'istituto
d'impiego, il colloquio personale non sia stato sufficiente per
determinare le attitudini della persona soggetta al servizio civile;
o
b. il collocamento della persona soggetta al servizio civile comporti
difficoltà.
Art. 34 Pianificazione dei periodi d'impiego
1. L'organo d'esecuzione determina i periodi d'impiego dopo aver
preso contatto con l'istituto d'impiego e con la persona soggetta
al servizio civile.
2. Esso pondera in particolare i criteri seguenti:
a. le attitudini e preferenze della persona soggetta al servizio
civile;
b. le particolarità dell'istituto d'impiego;
c. l'utilità pubblica risultante dall'impiego;
d. gli interessi del datore di lavoro della persona soggetta al
servizio civile per quanto concerne il momento dell'impiego, se
questa dura 120 o più giorni.
3. L'organo d'esecuzione comunica i periodi d'impiego pianificati
agli istituti d'impiego e alla persona soggetta al servizio civile.
4. Esso può concentrare le attività del servizio civile
in determinati ambiti. Esamina le richieste e le necessità
in proposito.
Sezione 3: Durata minima e successione nel tempo dei singoli impieghi
Art. 35 Durata minima dei periodi d'impiego
1. La durata del primo periodo d'impiego corrisponde almeno:
a. alla metà della durata complessiva del servizio civile,
qualora quest'ultima sia di 240 giorni o meno;
b. a 120 giorni, qualora la durata complessiva ecceda 240 giorni;
c. a 180 giorni, qualora la persona soggetta al servizio civile
assuma compiti di cura o assistenza o debba seguire un corso introduttivo
la cui durata ecceda due settimane.
2. I periodi d'impiego successivi durano almeno trenta giorni. L'ultimo
impiego può essere più breve.
3. Se la persona soggetta al servizio civile fa valere oneri di
famiglia, motivi in relazione con una formazione o con obblighi
professionali e se il diniego di un periodo d'impiego più
breve la porrebbe in una situazione particolarmente difficile, l'organo
d'esecuzione può derogare alle norme di cui sopra.
4. L'organo d'esecuzione non autorizza alcuna deroga al capoverso
1 lettera b se la persona soggetta al servizio civile non ha adempiuto
la scuola reclute.
5. È esclusa la prestazione del servizio civile in giornate
separate, salvo che si tratti di un impiego nell'aiuto in caso di
catastrofe o che la durata complessiva o residua del servizio civile
sia inferiore a 30 giorni.
6. La prestazione del servizio civile a tempo parziale è
esclusa. Rimane salvo l'articolo 53 capoverso 5.
Art. 36 Numero di periodi d'impiego da effettuare
1. Le persone soggette al servizio civile effettuano almeno:
a. tre periodi d'impiego, qualora la durata complessiva del servizio
civile ecceda 360 giorni;
b. due periodi d'impiego, qualora la durata complessiva del servizio
civile si situi tra 180 e 360 giorni.
2. L'organo d'esecuzione può, su domanda, autorizzare la
prestazione del servizio civile in un solo periodo d'impiego quando:
a. la durata complessiva sia inferiore a 180 giorni;
b. la persona soggetta al servizio civile effettui un impiego all'estero;
c. si tratti di persona astretta a una prestazione di lavoro ma
non esclusa dall'esercito.
Art. 37 Intervallo tra due periodi d'impiego
1. La persona soggetta al servizio civile inizia il periodo d'impiego
successivo il più presto nell'anno civile seguente.
2. Essa può tuttavia iniziare senza soluzione di continuità
il nuovo periodo d'impiego qualora:
a. si tratti di brevi periodi d'impiego la cui durata complessiva
sia inferiore a trenta giorni, che l'organo d'esecuzione ha riunito
in una sola convocazione;
b. si tratti di periodi d'impiego la cui durata complessiva sia
inferiore a 180 giorni, che devono essere effettuati a scadenza
ravvicinata a causa del loro carattere stagionale, della dipendenza
dalle condizioni meteorologiche o di uno specifico mandato;
c. sia convocata per un impiego nell'aiuto in caso di catastrofe;
d. il periodo d'impiego precedente sia stato interrotto anticipatamente
senza sua colpa.
3. Il prolungamento di un periodo d'impiego non vale quale nuovo
periodo d'impiego.
Art. 38 Limitazione dell'ambito di applicazione
degli articoli 35-37
Gli articoli 35, 36 e 37 capoverso 1 non si applicano per quanto
concerne l'incontro informativo, i colloqui personali presso gli
istituti d'impiego, i periodi d'impiego a titolo di prova e i corsi
introduttivi.
Art. 39 Inizio del primo impiego
La persona soggetta al servizio civile inizia a titolo eccezionale
il suo primo periodo d'impiego dopo la scadenza del termine stabilito
nell'articolo 21 LSC qualora l'organo d'esecuzione:
a. abbia accolto una domanda di differimento corrispondente (art.
44-47);
b. non sia in grado d'impiegarla in un istituto d'impiego appropriato.
Sezione 4: Convocazione e tessera d'identità del servizio
civile
Art. 40 Convocazione
1. La convocazione è notificata per iscritto.
2. La convocazione a un colloquio personale presso l'istituto d'impiego
o presso l'organo d'esecuzione può essere fatta oralmente.
Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, l'organo
d'esecuzione la conferma per scritto.
Art. 41 Assenza di convocazione
La persona soggetta al servizio civile che non abbia ancora ricevuto
una convocazione sei settimane prima dell'inizio del periodo d'impiego
pianificato (art. 34) ne informa immediatamente l'organo d'esecuzione.
Art. 42 Tessera d'identità del servizio
civile
1. Anteriormente al primo periodo d'impiego, l'organo d'esecuzione
rilascia alla persona soggetta al servizio civile una tessera d'identità
del servizio civile.
2. Esso disciplina l'uso, l'aggiornamento e la restituzione della
tessera, come pure le conseguenze di una sua perdita.
Sezione 5: Interruzione del periodo d'impiego
Art. 43
1. L'organo d'esecuzione esamina, d'ufficio o su richiesta di chi
presta servizio civile o di un istituto d'impiego, se un periodo
d'impiego debba essere interrotto.
2. Esso può decidere l'interruzione di un periodo d'impiego
in corso per assegnare all'aiuto in caso di catastrofe la persona
che presta servizio civile.
3. Nell'interrompere il periodo d'impiego, l'organo d'esecuzione
decide la data in cui l'interruzione diviene effettiva. Può
decidere che l'interruzione retroagisca al momento in cui la persona
che presta servizio civile o l'istituto d'impiego sia venuto a trovarsi
in ritardo.
4. Qualora l'interruzione non sia imputabile a colpa della persona
che presta servizio civile, l'organo d'esecuzione le procura subito
un nuovo impiego, salvo che si tratti dell'interruzione di un periodo
d'impiego a titolo di prova.
5. La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego
e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata
sull'interruzione del periodo d'impiego.
Sezione 6: Differimento del servizio
Art. 44 Presentazione della domanda
1. La persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego
presentano per scritto all'organo d'esecuzione la domanda di differimento
del servizio.
2. Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova
necessari, come pure l'indicazione del momento in cui il periodo
d'impiego in questione dovrebbe aver luogo.
Art. 45 Effetti della domanda
La convocazione emessa è valida fintantoché il differimento
del servizio non sia stato autorizzato.
Art. 46 Motivi
1. L'organo d'esecuzione può ordinare d'ufficio un differimento
del servizio, in particolare quando:
a. il periodo d'impiego risulti ineffettuabile;
b. persone soggette al servizio civile debbano essere convocate
per un impiego nell'aiuto in caso di catastrofe.
2. Esso può accogliere una domanda di differimento presentata
da un istituto d'impiego ove sia fondata su motivi gravi.
3. L'organo d'esecuzione può accogliere la domanda di differimento
presentata da una persona soggetta al servizio civile, in particolare
quando questa:
a. debba superare un esame importante durante il periodo d'impiego
o nei tre mesi successivi;
b. segua una formazione scolastica o professionale la cui interruzione
ne comporterebbe un pregiudizio eccessivo;
c. perderebbe altrimenti il suo posto di lavoro;
d. per ragioni di salute, non sia temporaneamente in grado di adempiere
il periodo d'impiego previsto; l'organo d'esecuzione può
ordinare al proposito un esame da parte di un medico di fiducia.
4. L'organo d'esecuzione può inoltre accogliere una domanda
allorquando, in caso di rifiuto, la persona soggetta al servizio
civile, i suoi stretti parenti o il suo datore di lavoro verrebbero
a trovarsi in una situazione particolarmente difficile.
5. L'organo d'esecuzione nega un differimento quando mediante la
concessione di un congedo si possa tener conto in ampia misura delle
richieste della persona soggetta al servizio civile.
Art. 47 Conseguenze della decisione
1. Nell'accogliere la domanda, l'organo d'esecuzione revoca la convocazione
che ne è l'oggetto. La persona soggetta al servizio civile
rinvia la convocazione con i suoi allegati all'organo d'esecuzione.
2. L'organo d'esecuzione può, insieme con la decisione con
cui accoglie la domanda di differimento, emettere una nuova convocazione.
Esso non è vincolato ai termini di cui all'articolo 22 LSC.
3. La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego
e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata
sull'accogli-mento di una domanda di differimento del servizio.
All'occorrenza, l'organo d'esecuzione cerca un impiego sostitutivo.
Sezione 7: Congedo per l'estero
Art. 48 Domanda
1. La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare
all'estero per più di dodici mesi senza interruzione o che,
domiciliata in Svizzera, appartiene all'equipaggio di una nave d'alto
mare o di un battello del Reno, deve chiedere un'autorizzazione
di congedo per l'estero.
2. Essa presenta per scritto la sua domanda di congedo all'organo
d'esecuzione. Vi acclude il libretto di servizio. L'organo d'esecuzione
può esigere ulteriori documenti.
3. Il servizio civile prestato all'estero (art. 7 LSC) non rende
necessario un congedo ai sensi del capoverso 1.
4. La persona soggetta al servizio civile che risiede all'estero
nella zona frontaliera ma lavora in Svizzera non abbisogna di un
congedo per l'estero. Essa comunica all'organo d'esecuzione il suo
luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, come pure i relativi
cambiamenti o la cessazione di tale sua attività. Quando
termina la sua attività in Svizzera, deve presentare una
domanda di congedo per l'estero.
5. La persona soggetta al servizio civile che si sia recata all'estero
senza un congedo e intenda rimanervi più di dodici mesi presenta
all'organo d'esecuzione una domanda perché le sia accordata
retroattivamente un'autorizzazione di congedo. Fino alla notifica
dell'autorizzazione, il congedo chiesto retroattivamente è
considerato come non accordato.
Art. 49 Autorizzazione
1. Il congedo per l'estero è accordato ove la persona soggetta
al servizio civile abbia adempiuto gli obblighi impostile dalla
legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo
militare.
2. Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo
d'impiego, il congedo per l'estero è di regola accordato
solo dopo l'adempimento di tale periodo d'impiego.
3. L'organo d'esecuzione può limitare la durata del congedo
per l'estero e notificare insieme con l'autorizzazione del congedo
la convocazione per il prossimo periodo d'impiego.
4. Non è accordato alcun congedo per l'estero alla persona
soggetta al servizio civile nei confronti della quale sia stato
aperto un procedimento penale per un'infrazione agli articoli 72-76
LSC o che non abbia ancora scontato una pena fondata su tali disposizioni.
5. A chi fa parte dell'equipaggio di una nave d'alto mare o di un
battello del Reno, il congedo per l'estero è accordato soltanto
previo adempimento del servizio civile durante un periodo di tempo
corrispondente a 1,5 volte quello della scuola reclute che avrebbe
dovuto effettuare. Viene tenuto conto di un adempimento parziale
della scuola reclute.
6. L'organo d'esecuzione iscrive l'autorizzazione del congedo per
l'estero nel libretto di servizio, consegna alla persona interessata
un promemoria che indica gli obblighi inerenti al congedo per l'estero
e comunica, ove occorra, l'autorizzazione del congedo per l'estero
all'amministrazione della tassa d'esenzione del Cantone di domicilio.
Art. 50 Obblighi di comunicazione
1. La persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione,
accludendogli il libretto di servizio, qualora rinunci al congedo
per l'estero o intenda prenderlo più tardi. L'organo d'esecuzione
annulla il congedo per l'estero ove esso non sia preso entro due
mesi dall'inizio del congedo autorizzato.
2. La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo
all'estero comunica all'organo d'esecuzione il suo domicilio all'estero
o, in quanto non abbia un domicilio all'estero, un recapito in Svizzera
per le notificazioni, come pure ogni cambiamento di domicilio.
Art. 51 Rientro in Svizzera
1. Entro quattordici giorni la persona soggetta al servizio civile
avvisa l'organo d'esecuzione di aver preso domicilio in Svizzera.
Essa gli acclude il libretto di servizio.
2. L'organo d'esecuzione annulla il congedo per l'estero. Ne informa,
ove occorra, l'amministrazione della tassa d'esenzione del Cantone
di ultimo domicilio.
3. Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua
la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato.
Se il soggiorno all'estero è durato più di sei anni,
il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è
ridotto di un decimo per ogni anno in più.
4. La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo
per l'estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta
ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l'estero non
è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non
eccede tre mesi. In casi motivati, l'organo d'esecuzione può,
su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica
la proroga all'amministrazione della tassa d'esenzione del Cantone
di ultimo domicilio.
Sezione 8: Servizio civile ordinario delle persone residenti all'estero
Art. 52
1. La persona soggetta al servizio civile residente all'estero in
congedo autorizzato non è tenuta a prestare servizio civile
ordinario in Svizzera.
2. Sono invece tenute a prestare servizio civile ordinario le persone
soggette al servizio civile che:
a. sono frontaliere (art. 48 cpv. 4); o
b. risiedono all'estero senza il prescritto congedo (art. 48 cpv.
5).
Sezione 9: Computo del servizio civile
Art. 53 Giorni di servizio computabili
1. Per l'adempimento del servizio civile ordinario sono computabili:
a. l'incontro informativo;
b. i periodi d'impiego a titolo di prova;
c. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione (art. 36 LSC), come
pure i giorni non lavorativi accordati normalmente dall'istituto
d'impiego e dagli organizzatori dei corsi;
d. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione ai sensi dell'articolo
56 capoverso 1 lettere d, e ed f, sempreché la persona che
presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria attività
per l'istituto d'impiego durante almeno quattro ore;
e. i giorni di viaggio all'inizio e alla fine del periodo d'impiego;
f. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio
civile sia temporaneamente incapace di lavorare ai sensi dell'articolo
54 per causa di malattia o infortunio;
g. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio
civile compensi ore supplementari;
h. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione durante i quali
la persona che presta servizio civile sia senza sua colpa incapace
di lavorare per causa diversa da malattia o infortunio;
i. i giorni di vacanza secondo l'articolo 72.
2. L'organo d'esecuzione computa queste prestazioni solo se sono
state effettuate nel quadro di un periodo d'impiego per il quale
la persona che presta servizio civile sia stata convocata.
3. Per i periodi d'impiego di una durata complessiva inferiore a
trenta giorni o il cui residuo sia inferiore a trenta giorni, l'organo
d'esecuzione computa al massimo il numero di giorni non lavorativi
indicato nell'Appendice 1 numero 1.
4. Il computo dei giorni di servizio ha luogo per giorni interi.
5. Se la persona che presta servizio civile segue, in virtù
di una convocazione dell'organo d'esecuzione, un corso introduttivo
che ha luogo per ore, ma non partecipa a un impiego del servizio
civile al di fuori delle ore del corso, l'organo d'esecuzione computa,
ai fini dell'adempimento del servizio civile, un giorno per ogni
otto ore di corso seguite.
Art. 54 Giorni computabili d'assenza per malattia
o infortunio
1. Per 30 giorni d'impiego, l'organo d'esecuzione computa quali
giorni di servizio civile adempiuto non oltre sei giorni di assenza
dovuta a malattia o infortunio.
2. Per periodi d'impiego più brevi e per frazioni inferiori
a 30 giorni, l'organo d'esecuzione computa al massimo il numero
di giorni di assenza indicato nell'Appendice 1 numero 2.
3. I giorni in cui la persona che presta servizio civile è
solo parzialmente capace di lavorare non valgono quali giorni di
assenza.
Art. 55 Diritto di usufruire di giorni d'assenza
e di vacanze
1. La persona che presta servizio civile può prendere il
numero di giorni d'assenza per malattia o infortunio o di giorni
di vacanze corrispondente alla durata pianificata del suo periodo
d'impiego.
2. Se l'organo d'esecuzione interrompe anticipatamente il periodo
d'impiego, esso computa sulla durata del servizio civile adempiuto
solo il numero dei giorni di assenza o di vacanze corrispondente
alla durata effettiva dell'impiego.
Art. 56 Giorni di servizio non computabili
1. Non sono computabili come servizio civile adempiuto:
a. l'audizione personale ai sensi dell'articolo 18 LSC;
b. i colloqui personali presso istituti d'impiego potenziali;
c. i colloqui presso l'organo d'esecuzione;
d. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione durante i quali
la persona che presta servizio civile si trova in congedo;
e. i giorni di lavoro durante i quali il periodo d'impiego è
interrotto a causa delle vacanze annuali dell'istituto d'impiego,
salvo che la persona che presta servizio civile prenda allora le
proprie vacanze;
f. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione nei quali la persona
che presta servizio civile sia assente in modo ingiustificato;
g. i giorni durante i quali il periodo d'impiego è interrotto
da un procedimento disciplinare conclusosi con la pronuncia di un
provvedimento disciplinare;
h. i giorni in cui la persona soggetta al servizio civile ha continuato
a lavorare nell'istituto d'impiego benché fosse divenuta
operante un'interruzione del periodo d'impiego (art. 43);
i. l'esecuzione di una pena privativa della libertà fondata
sugli articoli 72-76 LSC;
k. la partecipazione ad atti d'istruzione concernenti un procedimento
disciplinare o un caso di responsabilità civile, che abbiano
luogo fuori di un periodo d'impiego;
l. le visite mediche intervenute su convocazione dell'organo d'esecuzione
fuori di un periodo d'impiego.
2. Se la persona che presta servizio civile diviene, durante un
congedo, temporaneamente incapace di lavorare a causa di malattia
o infortunio, l'organo d'esecuzione computa come servizio civile
adempiuto i giorni d'incapacità al lavoro nel quadro dei
giorni d'assenza ai sensi dell'articolo 54.
Art. 57 Comunicazione dei giorni computati
L'organo d'esecuzione comunica alla persona che presta servizio
civile e all'istituto d'impiego quali sono i giorni da esso non
computati. La persona che presta servizio civile può esigere
nel termine di 30 giorni una decisione impugnabile con ricorso.
Sezione 10: Libretto di servizio
Art. 58
1. L'organo d'esecuzione determina quali indicazioni debbano essere
iscritte nel libretto di servizio.
2. In caso di divergenza tra i dati iscritti nel libretto di servizio
e quelli del sistema d'informazione del servizio civile (ZIVI),
fanno fede, in linea di principio, quelli del sistema d'informazione
del servizio civile.
Capitolo 7: Statuto della persona soggetta al servizio civile
Sezione 1: Diritti e doveri in generale
Art. 59 Consulenza e assistenza
1. Se così richiesto, l'organo d'esecuzione assiste e consiglia
nei loro contatti con gli organi specializzati pubblici e privati
le persone soggette al servizio civile che siano in cerca di aiuto.
2. Consiglia, se così richiesto, le persone soggette al servizio
civile nelle questioni giuridiche relative all'adempimento del servizio
civile.
3. Ove occorra visita sul posto di lavoro persone che prestano servizio
civile.
Art. 60 Prestazioni assistenziali
1. Le autorità assistenziali del Cantone di dimora sono competenti
per la consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta
servizio civile ed effettua il suo impiego fuori dal Cantone di
domicilio, quando sia da presumere che per presentarsi alle autorità
assistenziali di quest'ultimo Cantone essa dovrebbe rimanere assente
dall'istituto d'impiego per più di una giornata di lavoro.
2. La Confederazione subentra nel diritto dell'autorità di
assistenza di esigere il rimborso da parte della persona assistita.
3. L'autorità d'assistenza competente comunica all'organo
d'esecuzione se le condizioni di rimborso previste dall'articolo
26 capoverso 5 LSC sono adempiute.
4. L'organo d'esecuzione esige il rimborso mediante decisione formale.
5. Il diritto della Confederazione di esigere il rimborso comporta
un interesse del 5 per cento a decorrere dal trentunesimo giorno
dopo la scadenza. Si prescrive in cinque anni dal versamento dell'ultima
prestazione assistenziale.
Art. 61 Propaganda politica e proselitismo religioso
La persona che presta servizio civile deve astenersi da qualsiasi
forma di propaganda politica e di proselitismo religioso durante
le ore di lavoro, come pure nei locali dell'istituto d'impiego e
negli alloggi comuni.
Art. 62 Obblighi particolari derivanti da impieghi
collettivi
1. La persona che presta servizio civile assume i compiti supplementari
risultanti dall'alloggio e dal vitto in comune, anche se essi devono
essere adempiuti fuori dalle ore di lavoro.
2. L'esecuzione di tali compiti non vale come effettuazione di ore
supplementari.
3. L'istituto d'impiego provvede affinché i compiti supplementari
siano ripartiti nel modo più equo possibile tra i membri
del gruppo.
4. Nel fissare l'orario di lavoro di ogni membro del gruppo, l'istituto
d'impiego tiene conto dell'onere addizionale risultante dall'adempimento
dei compiti supplementari.
Sezione 2: Diritti nei confronti dell'istituto d'impiego
Art. 63 Considerazione di obblighi religiosi
Nel fissare il tempo di lavoro e di riposo, l'istituto d'impiego
tiene conto degli obblighi religiosi della persona che presta servizio
civile, al pari di quanto fa per i propri lavoratori.
Art. 64 Compensazione delle opere supplementari
1. Le ore supplementari effettuate conferiscono alla persona che
presta servizio civile il diritto di disporre di un tempo libero
d'uguale durata, salvo che l'istituto d'impiego non accordi alcuna
compensazione, o accordi una compensazione minore, ai propri lavoratori.
2. Le ore supplementari decadono senza dar luogo ad indennità
se non sono state compensate prima della fine del periodo d'impiego.
3. Un periodo d'impiego non può essere prolungato per permettere
la compensazione di ore supplementari.
Art. 65 Prestazioni a favore di chi presta servizio
civile; in generale
1. L'organo d'esecuzione determina le prestazioni in denaro previste
dall'articolo 29 LSC.
2. La persona che presta servizio civile e non accetta le prestazioni
in natura offerte dall'istituto d'impiego non può esigere
prestazioni in denaro corrispondenti, salvo in casi in cui non possa
essere ragionevolmente preteso che essa accetti le prestazioni in
natura. Rimane salvo l'articolo 66.
Art. 66 Alloggio
1. L'istituto d'impiego può rinunciare a offrire un alloggio
alla persona che presta servizio civile, quando:
a. essa è in grado di utilizzare durante il periodo d'impiego
il proprio alloggio privato; e
b. l'utilizzazione dell'alloggio privato costituisce la soluzione
più vantaggiosa per l'istituto d'impiego.
2. In questi casi l'istituto d'impiego versa a chi presta servizio
civile l'indennità finanziaria stabilita nell'articolo 29
capoverso 2 LSC.
Art. 67 Indennità per spese di trasferta
1. Chi presta servizio civile ha diritto al rimborso da parte dell'istituto
d'impiego delle spese effettive e comprovate, incorse per l'utilizzazione
dei mezzi di trasporto pubblici.
2. La persona che presta servizio civile e utilizza il proprio veicolo
privato quando si può ragionevolmente pretendere che utilizzi
i mezzi di trasporto pubblici non ha diritto a un'indennità
di trasferta. Si ritiene che l'utilizzazione dei mezzi di trasporto
pubblici possa essere ragionevolmente pretesa quando il tragitto
quotidiano fino al luogo di lavoro (andata e ritorno) non ecceda
quattro ore.
3. Se l'utilizzazione di un veicolo per l'intero tragitto o per
una parte di esso è indispensabile, chi presta servizio civile
ha diritto a un'indennità nei confronti dell'istituto d'impiego.
L'organo di esecuzione ne determina l'ammontare.
4. Se la persona che presta servizio civile non accetta di utilizzare
un alloggio più vicino offerto dall'istituto d'impiego, essa
perde il diritto d'ottenere un'indennità per il tragitto
più lungo fino al luogo di lavoro, salvo che l'utilizzazione
dell'alloggio offerto non possa essere ragionevolmente pretesa.
Art. 68 Spese supplementari relative al servizio
civile prestato all'estero
In caso di impiego all'estero, l'istituto d'impiego assume a proprio
carico i costi connessi necessariamente con l'adempimento dei compiti
come pure quelli usualmente rimborsati ai propri lavoratori. L'organo
d'esecuzione regola i particolari.
Art. 69 Esclusione di altre prestazioni fornite
dall'istituto d'impiego
1. È nullo ogni accordo tra l'istituto d'impiego e chi presta
servizio civile circa prestazioni non previste dall'articolo 29
LSC.
2. L'istituto d'impiego non è autorizzato a fornire a chi
presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni
di valore pecuniario eccedenti il quadro dell'articolo 29 LSC.
3. La persona che presta servizio civile rimborsa all'istituto d'impiego,
a norma dell'articolo 64 del Codice delle obbligazioni le prestazioni
che le sono state versate in violazione del capoverso 2.
Art. 70 Congedo:
a. procedura, autorizzazione
1. Il congedo è accordato su domanda di chi presta servizio
civile, dall'istituto d'impiego o dall'organo d'esecuzione nella
sua convocazione.
2. Chi presta servizio civile presenta la domanda di congedo per
scritto e le acclude gli eventuali mezzi di prova.
3. L'istituto d'impiego rilascia per il congedo accordato un'autorizzazione
scritta.
4. Chi presta servizio civile non è più autorizzato
a prendere o a continuare un congedo quando ne sia venuto meno il
motivo.
5. Al rientro dal congedo, chi presta servizio civile restituisce
l'autorizzazione all'istituto d'impiego. Questi l'acclude alla comunicazione
dei giorni di servizio destinata all'organo d'esecuzione.
Art. 71 b. direttive per la decisione
1. Nei casi seguenti l'istituto d'impiego accorda tre giorni di
congedo al massimo a chi presta servizio civile:
a. decesso o malattia grave di un congiunto prossimo;
b. matrimonio;
c. nascita di un figlio.
2. Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per:
a. superare un esame di formazione professionale che non possa essere
differito;
b. iscriversi a una scuola o informarsi previamente al riguardo,
ove la presenza personale di chi presta servizio civile sia assolutamente
necessaria;
c. partecipare a sedute di autorità, quando chi presta servizio
civile disponga di un pertinente mandato.
3. L'istituto d'impiego può, se le condizioni aziendali lo
consentono, accordare un giorno di congedo al massimo:
a. per pratiche urgenti che la persona che presta servizio civile
non è in grado di svolgere durante il tempo libero o nel
quadro dell'orario libero;
b. per altri scopi importanti, ove il rigetto della domanda comporterebbe
per il richiedente difficoltà eccessive.
4. Se chi presta servizio civile necessita di un congedo più
lungo, l'istituto d'impiego può chiedere all'organo d'esecuzione
d'essere autorizzato ad accordarlo.
5. In quanto le condizioni aziendali lo consentano, l'istituto d'impiego
può accordare alla persona che presta servizio un congedo
per la formazione o il perfezionamento professionali, a condizione
che essa ricuperi l'assenza eccedente due ore settimanali. L'istituto
d'impiego deve tuttavia chiedere il parere dell'organo d'esecuzione
quando si tratta di una formazione o perfezionamento che ha luogo
regolarmente.
Art. 72 Giorni di vacanza
1. La persona che presta servizio civile ha diritto a un giorno
di vacanze per ogni periodo ininterrotto di trenta giorni di servizio
civile, quando il periodo d'impiego dura almeno 180 giorni.
2. L'istituto d'impiego rilascia un'autorizzazione scritta.
3. I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità.
Art. 73 Vacanze aziendali
1. Chi presta servizio civile prende, se possibile, i suoi giorni
di vacanza durante le vacanze annuali dell'istituto d'impiego.
2. Se le vacanze aziendali hanno una durata maggiore, l'organo d'esecuzione
interrompe il periodo d'impiego. L'interruzione prevedibile è
menzionata nella convocazione.
3. L'organo d'esecuzione può convocare una persona soggetta
al servizio civile per un periodo d'impiego che dovrà essere
probabilmente interrotto a causa delle vacanze aziendali solo con
il consenso di tale persona.
Art. 74 Certificato di lavoro
1. L'istituto d'impiego rilascia un certificato di lavoro quando
il periodo d'impiego è durato almeno 30 giorni.
2. Esso ne trasmette una copia all'organo d'esecuzione.
Sezione 3: Obblighi nei confronti delle autorità e dell'istituto
d'impiego
Art. 75 Obbligo di notificazione:
a. dati destinati al controllo
1. La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio
all'organo d'esecuzione, accludendo il libretto di servizio, in
particolare:
a. il suo indirizzo ed eventuali cambiamenti dello stesso;
b. la modifica dei suoi dati personali;
c. la sua professione ed eventuali cambiamenti della stessa;
d. le circostanze che incidono sulla pianificazione dei periodi
d'impiego (art. 34).
2. Le persone soggette al servizio civile che si assentano dal loro
domicilio per più di sei mesi comunicano all'organo d'esecuzione
un recapito in Svizzera per le notificazioni.
3. L'organo d'esecuzione può prendere le misure necessarie
per accertare il luogo di soggiorno di una persona soggetta al servizio
civile.
4. Esso trasmette le modifiche dei dati personali al Gruppo personale
dell'esercito.
Art. 76 b. Incapacità al lavoro
1. La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio
all'organo d'esecuzione la sua impossibilità, per ragioni
di salute, di dar seguito a una convocazione. Essa acclude alla
notificazione un certificato medico.
2. Chi presta servizio civile comunica senza indugio all'istituto
d'impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta
a malattia o infortunio.
3. Se la limitazione della capacità al lavoro dura più
di un giorno, la persona che presta servizio civile si procura un
certificato medico, che presenta all'istituto d'impiego entro tre
giorni. La scelta del medico è libera.
4. L'istituto d'impiego avvisa senza indugio l'organo d'esecuzione
se la durata prevedibile dell'incapacità al lavoro eccede
il numero ancora disponibile di giorni computabili d'assenza per
causa di malattia o infortunio (art. 54).
5. Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione
dei giorni di servizio destinata all'organo d'esecuzione.
Art. 77 Obbligo d'informazione
1. All'inizio di ogni periodo d'impiego, chi presta servizio civile
fornisce all'organo d'esecuzione informazioni sul proprio stato
di salute e sulla propria capacità al lavoro.
2. La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti
statistici dell'organo d'esecuzione, come pure alle misure di controllo
della qualità e dei risultati.
Sezione 4: Introduzione
Art. 78 Scopi dell'introduzione
L'introduzione ha luogo nell'interesse dell'istituto d'impiego.
Essa ha per scopo di trasmettere alla persona che presta servizio
civile le conoscenze di base e le capacità necessarie per
svolgere correttamente, economicamente e senza causare danni l'attività
prevista nella convocazione.
Art. 79 Spese d'introduzione a carico degli istituti
d'impiego
1. L'istituto d'impiego assume di regola a proprio carico le spese
inerenti ai corsi introduttivi necessari per le persone che vi prestano
servizio civile.
2. Nell'ambito degli importi stabiliti nell'Appendice 2, la Confederazione
può assumere al massimo la metà delle spese inerenti
ai corsi introduttivi, quando l'istituto d'impiego non è
in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie
e non dispone dei mezzi finanziari occorrenti per far capo a uno
specialista.
3. L'istituto d'impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione
presenta una domanda motivata all'organo d'esecuzione con sufficiente
anticipo rispetto all'invio della convocazione. Se, pur non esistendo
al riguardo ragioni particolari, la domanda perviene all'organo
d'esecuzione solo dopo l'inizio dell'introduzione, la Confederazione
non assume a proprio carico le spese d'introduzione già incorse.
4. L'organo d'esecuzione può subordinare a oneri e condizioni
la sua garanzia per le spese.
Art. 80 Corsi d'introduzione centrali
1. L'organo d'esecuzione può organizzare corsi d'introduzione
centrali quando siano di migliore qualità o meno onerosi
dei corsi introduttivi degli istituti d'impiego o quando un gran
numero di persone che prestano servizio civile non potrebbero altrimenti
ricevere le informazioni introduttive necessarie, data l'insufficienza
dei mezzi a disposizione di tali istituti.
2. I corsi d'introduzione centrali durano non più di quindici
giorni lavorativi. L'introduzione ad attività con compiti
di cura può comportare inoltre sei mezze giornate di applicazioni
pratiche.
3. Le spese massime per partecipante sono indicate nell'Appendice
2.
Art. 81 Introduzione a compiti di cura
1. I corsi d'introduzione a compiti di cura sono impartiti alle
persone che prestano servizio civile secondo un programma d'insegnamento
allestito dall'organo d'esecuzione. Quest'ultimo controlla se gli
scopi vengono conseguiti.
2. La persona soggetta al servizio civile inizia il suo periodo
d'impiego entro il termine di tre mesi dalla fine del corso d'introduzione.
3. La persona soggetta al servizio civile che ha appreso o esercita
una professione comportante compiti di cura non è tenuta
a seguire un corso introduttivo corrispondente.
4. Le spese massime per partecipante sono indicate nell'Appendice
2.
Art. 82 Spese per l'elaborazione dei programmi
1. Se l'organo d'esecuzione dichiara che il programma di corsi elaborato
da un istituto d'impiego o da un terzo è determinante per
altri corsi d'introduzione, la Confederazione può assumere
a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i
lavori di elaborazione effettuati senza mandato dell'organo d'esecuzione.
2. L'organo d'esecuzione può conferire direttamente l'incarico
di elaborare un programma di corsi destinato a servire come base
per i corsi introduttivi impartiti dagli istituti d'impiego. La
Confederazione ne assume i costi.
Sezione 5: Spese di viaggio e di trasporto dei bagagli
Art. 83 Viaggi non a carico della persona soggetta
al servizio civile
1. Quando dà seguito a una convocazione e quando è
licenziata dal servizio, la persona soggetta al servizio civile
viaggia dal luogo di domicilio a quello d'impiego e viceversa senza
dover sopportare le spese relative se si serve dei mezzi di trasporto
pubblici.
2. Essa prova il suo diritto di viaggiare gratuitamente sui mezzi
di trasporto pubblici mostrando al personale la tessera d'identità
del servizio civile.
3. La persona che presta servizio civile e non utilizza durante
il periodo d'impiego il suo alloggio privato ha inoltre diritto
una volta alla settimana a un viaggio gratuito con i mezzi di trasporto
pubblici dal luogo d'impiego al luogo di domicilio e viceversa.
4. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero dei viaggi secondo
il capoverso 3 in proporzione alla durata dell'impiego e rilascia
alla persona che presta servizio civile, a sua domanda, le legittimazioni
necessarie.
Art. 84 Notificazione e conteggio
1. La persona che presta servizio civile comunica all'organo d'esecuzione
i viaggi da essa effettuati a norma dell'articolo 83.
2. La Confederazione rimborsa alle imprese dei trasporti pubblici
i costi di tali viaggi. È applicata una tariffa ridotta ("riduzione
per militari").
Art. 85 Viaggi a tariffa ridotta
1. Chi presta servizio civile ha diritto di viaggiare durante il
congedo (art. 70- 71) e durante le vacanze (art. 72) a tariffa ridotta
("riduzione per militari") sui mezzi di trasporto pubblici.
2. Egli prova al personale dei mezzi di trasporto pubblici il suo
diritto di viaggiare a tariffa ridotta presentando l'autorizzazione
di congedo e la tessera d'identità del servizio civile.
Art. 86 Spese per il trasporto dei bagagli
1. La persona soggetta al servizio civile paga direttamente le spese
del trasporto dei bagagli quando dà seguito a una convocazione
e quando è licenziata dal servizio.
2. L'organo d'esecuzione rimborsa alla persona soggetta al servizio
civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti
effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti
erano necessari.
Capitolo 8: Riconoscimento quale istituto d'impiego
Art. 87 Domanda
1. L'istituto richiedente deve dimostrare nella sua domanda che
esso adempie le condizioni di cui agli articoli 2-6 LSC.
2. Inoltre, esso acclude alla domanda la documentazione seguente:
a. il rapporto di attività o di gestione, il conto profitti
e perdite e il bilancio dell'anno precedente;
b. lo statuto o le basi giuridiche;
c. un organigramma dell'intero istituto e un piano dei posti di
lavoro del settore interessato;
d. un elenco dettagliato dei compiti che la persona che presta servizio
civile dovrebbe assumere.
3. Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti
di cui al capoverso 2 lettere a e b.
4. L'istituto richiedente informa l'organo d'esecuzione sui bisogni
di formazione introduttiva delle persone che prestano servizio civile
e in che modo è in grado di coprire tali bisogni.
5. Quale istituto d'impiego, dichiara di rispettare i diritti e
gli obblighi stabiliti dalla LSC e dalle sue ordinanze d'esecuzione.
6. L'organo d'esecuzione può esigere ulteriori documenti
e informazioni.
Art. 88 Collaborazione delle autorità cantonali
del mercato del lavoro
1. L'organo d'esecuzione sottopone la domanda all'autorità
cantonale del mercato del lavoro competente per il luogo di sede
dell'istituto richiedente. Sono eccettuate le domande provenienti
da istituzioni della Confederazione.
2. Esso può chiedere alle autorità cantonali del mercato
del lavoro il loro parere su determinate questioni.
3. L'autorità cantonale del mercato del lavoro propone all'organo
d'esecuzione di accogliere o di respingere la domanda.
4. L'organo d'esecuzione può altresì sottoporre alle
autorità cantonali del mercato del lavoro, perché
si esprimano al riguardo, i documenti relativi a enti ai quali l'istituto
d'impiego intende cedere i suoi diritti e obblighi (art. 50 cpv.
1 lett. a LSC), come pure gli adeguamenti di decisioni di riconoscimento.
Art. 89 Riconoscimento
1. Le deliberazioni della commissione di riconoscimento non sono
pubbliche.
2. La decisione di riconoscimento contiene, in particolare, le indicazioni
seguenti:
a. una descrizione precisa delle attività ammesse;
b. il numero dei posti di lavoro autorizzati per ognuna delle attività
ammesse;
c. il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate
simultaneamente nell'istituto d'impiego (art. 9);
d. un'eventuale dispensa dall'obbligo di pagare tributi;
e. una descrizione dell'introduzione prevista per ognuna delle attività
ammesse.
3. Nella decisione di riconoscimento, l'organo d'esecuzione può
prefigurare una partecipazione della Confederazione alle spese d'introduzione
(art. 37 LSC) e aiuti finanziari (art. 47 LSC) e delegare all'istituto
d'impiego competenze esecutive (art. 79 cpv. 2 LSC).
4. Se la domanda si riferisce a più istituti, ognuno di essi
riceve una propria decisione.
Art. 90 Riconoscimento di un ente della Confederazione
1. Il riconoscimento di un ente della Confederazione quale istituto
d'impiego ha luogo mediante un accordo scritto con l'organo d'esecuzione.
2. Tale riconoscimento può essere adeguato o revocato di
comune accordo.
Art. 91 Riesame delle condizioni di riconoscimento
1. L'organo d'esecuzione esamina regolarmente se l'istituto d'impiego
continui ad adempiere le condizioni di riconoscimento.
2. Esso può esigere dall'istituto d'impiego documenti e informazioni.
Art. 92 Adeguamento e revoca della decisione di
riconoscimento
1. L'organo d'esecuzione può adeguare o revocare la decisione
di riconoscimento quando:
a. l'istituto d'impiego ne faccia domanda;
b. una delle condizioni del riconoscimento non sia più adempiuta
ai sensi degli articoli 2-6 LSC;
c. l'istituto d'impiego non garantisca più l'esecuzione normale
del servizio civile;
d. il Consiglio federale o l'organo d'esecuzione modifichino la
prassi nell'applicazione dell'articolo 46 LSC.
2. La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi
d'impiego in corso siano terminati.
Capitolo 9: Statuto dell'istituto d'impiego
Sezione 1: Rapporti con le autorità
Art. 93 Ispezioni nell'istituto d'impiego
1. L'organo d'esecuzione può incaricare membri della commissione
di riconoscimento, uffici cantonali e terzi specializzati di effettuare
ispezioni.
2. Esso comunica i risultati dell'ispezione all'istituto d'impiego,
a chi vi presta servizio civile e, ove occorra, alla commissione
di riconoscimento e all'autorità cantonale del mercato del
lavoro.
Art. 94 Obbligo d'informare; notificazione dei
giorni di servizio effettuati
1. Su richiesta dell'organo d'esecuzione, l'istituto d'impiego fornisce
a quest'ultimo tutte le informazioni utili relative al servizio
civile e gli consegna i documenti necessari. Gli comunica senza
indugio avvenimenti particolari importanti.
2. Nei cinque giorni che seguono la fine del mese o la fine di un
impiego, esso notifica all'organo d'esecuzione i giorni di servizio
effettuati nel mese precedente.
Art. 95 Ammontare dei tributi dell'istituto d'impiego
1. L'organo d'esecuzione stabilisce mediante decisione formale l'ammontare
dei tributi, la scadenza e gli interessi di mora.
2. L'ammontare del tributo è pari al 50 per cento al massimo
del salario lordo usuale nel luogo e nella professione, che l'istituto
d'impiego dovrebbe versare a un lavoratore per un'attività
comparabile, ma almeno a dieci franchi per giorno computabile.
3. Per determinare l'ammontare del tributo, l'organo d'esecuzione
prende in considerazione:
a. la situazione finanziaria dell'istituto d'impiego;
b. il profitto economico che l'occupazione di una persona che presta
servizio civile comporta per l'istituto d'impiego;
c. l'onere finanziario complessivo che l'occupazione di una persona
che presta servizio civile comporta per l'istituto d'impiego;
d. le possibilità che ha l'istituto d'impiego di traslare
a terzi l'onere finanziario.
Art. 96 Rinuncia alla riscossione di tributi
1. L'organo d'esecuzione può rinunciare, integralmente o
in parte, a riscuotere tributi fintantoché, nella regione
e nel settore d'attività in questione, l'offerta di posti
di lavoro autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda
di possibilità d'impiego corrispondenti.
2. Esso può prescindere dalla riscossione di tributi quando
si tratta di periodo d'impiego a titolo di prova o, in particolare,
quando l'istituto d'impiego:
a. esercita la propria attività in un ambito in cui l'organo
d'esecuzione intende concentrare gli impieghi del servizio civile
(art. 34 cpv. 4);
b. riceve un aiuto finanziario in virtù dell'articolo 47
LSC; o
c. copre il proprio fabbisogno finanziario principalmente con sussidi
dei poteri pubblici o con doni di terzi.
Art. 97 Aiuto finanziario a favore dell'istituto
d'impiego
1. L'organo d'esecuzione può accordare un aiuto finanziario
a un progetto destinato alla protezione dell'ambiente e della natura
o alla cura del paesaggio, e la cui realizzazione riveste un interesse
particolare, quando l'istituto d'impiego, malgrado comprovati sforzi
di risparmio, non sia in grado di garantirne integralmente il finanziamento,
con la conseguenza che il progetto non potrebbe essere altrimenti
attuato.
2. L'istituto d'impiego presenta la domanda all'organo d'esecuzione
con un anticipo sufficiente rispetto all'inizio del progetto. La
domanda è fatta in due esemplari e contiene in particolare
le indicazioni seguenti:
a. una descrizione completa del progetto;
b. un preventivo;
c. la dimostrazione che sono state prese tutte le misure ragionevoli
per limitare i costi;
d. un piano di finanziamento che informi esaurientemente sulle altre
possibilità di finanziamento e indichi il fabbisogno finanziario
ancora scoperto.
3. L'organo d'esecuzione sottopone per parere la domanda al servizio
competente della Confederazione o del Cantone interessato. Tale
servizio valuta, all'attenzione dell'organo d'esecuzione, la necessità,
l'opportunità e l'economicità del progetto proposto.
4. L'aiuto finanziario della Confederazione contribuisce a colmare
lo scoperto del fabbisogno finanziario del progetto. L'aiuto è
accordato solo fino a concorrenza dell'ammontare delle spese causate
dalla partecipazione al progetto di persone che prestano servizio
civile.
5. L'aiuto finanziario della Confederazione non può eccedere
la metà dei costi computabili del progetto. Non sono computabili
i costi intervenuti prima della presentazione della domanda.
6. L'istituto d'impiego trasmette regolarmente all'organo d'esecuzione
un rapporto sull'utilizzazione dei mezzi e sullo svolgimento del
progetto. L'organo d'esecuzione informa il pubblico in forma appropriata.
Art. 98 Enti della Confederazione quali istituti
d'impiego
1. Se l'istituto d'impiego è un ente della Confederazione,
gli articoli 44 e 47 LSC non sono applicabili.
2. L'organo d'esecuzione può formulare raccomandazioni a
tali istituti d'impiego.
3. La persona soggetta al servizio civile i cui interessi giuridicamente
protetti siano toccati da accordi interni all'amministrazione, può
esigere una decisione formale.
Sezione 2: Rapporti con le persone che prestano servizio civile
Art. 99 Delega a terzi del diritto d'impartire
istruzioni
1. La delega a un terzo del diritto d'impartire istruzioni è
consentita solo se l'impiego a favore di terzi della persona che
presta servizio civile è previsto nell'elenco degli obblighi.
2. L'istituto d'impiego limita la delega nel tempo e nello spazio
e per quanto concerne la materia e il terzo beneficiario. Non è
consentita una cessione integrale del diritto d'impartire istruzioni.
3. La delega del diritto d'impartire istruzioni non dispensa l'istituto
d'impiego dai propri obblighi.
4. L'istituto d'impiego è responsabile del modo con cui il
terzo fa uso del diritto d'impartire istruzioni, come pure dei suoi
atti e delle sue omissioni nei confronti di chi presta servizio
civile.
5. Esso informa la persona che presta servizio civile della misura
in cui il terzo può impartirle istruzioni.
6. Il terzo cui è stato delegato il diritto d'impartire istruzioni
non può subdelegare tale diritto ad altre persone o istituzioni.
Art. 100 Cessione di diritti e obblighi
1. L'istituto d'impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi
ad altri istituti presenta all'organo d'esecuzione una domanda che,
per ognuno degli istituti interessati, adempia i requisiti di cui
all'articolo 87 capoversi 2 e 4.
2. L'organo d'esecuzione decide sulla domanda nel quadro della procedura
di riconoscimento, nella convocazione o con decisione separata.
3. Esso comunica la propria decisione:
a. all'istituto d'impiego;
b. agli istituti interessati;
c. alle autorità cantonali del mercato del lavoro che hanno
espresso un parere secondo l'articolo 88 capoverso 4;
d. alla persona soggetta al servizio civile, ove sia toccata nei
suoi interessi giuridicamente protetti.
4. L'accordo dell'organo d'esecuzione non vale come riconoscimento
degli istituti beneficiari.
5. L'istituto d'impiego rimane l'interlocutore dell'organo d'esecuzione.
Esso è responsabile del rispetto dei diritti e degli obblighi
da parte degli istituti beneficiari, come pure dei loro atti e omissioni
nei confronti di chi presta servizio civile.
6. L'istituto che ha beneficiato della cessione dei diritti e degli
obblighi non è autorizzato a subdelegarli ad altri istituti.
Capitolo 10: Disposizioni sulla responsabilità civile e disposizioni
penali
Art. 101 Domanda
Chiunque intenda far valere un danno fondato sulle disposizioni
della LSC concernenti la responsabilità civile presenta la
sua domanda all'organo d'esecuzione.
Art. 102 Frode per eludere il servizio civile
1. La persona soggetta al servizio civile che, allo scopo di sottrarre
se stessa o altri in modo durevole o temporaneo all'adempimento
del servizio civile, usa mezzi destinati a trarre in inganno l'organo
d'esecuzione o un'altra autorità, è punita con l'arresto
o con la multa.
2. In casi di poca gravità l'infrazione è punita in
via disciplinare.
Capitolo.11: Prestazione di lavoro per rifiuto del servizio
Art. 103 Termine per l'esecuzione della prestazione
di lavoro
1. Le persone astrette al lavoro che sono state esluse dall'esercito
effettuano la loro prestazione di lavoro prima della fine dell'anno
in cui sarebbero state licenziate dal servizio militare per raggiunto
limite d'età.
2. Le persone astrette al lavoro che non sono state escluse dall'esercito
effettuano la loro prestazione di lavoro nel termine di cinque anni
da quando la sentenza del tribunale militare è passata in
giudicato.
Art. 104 Disposizioni della LSC non applicabili
alla prestazione di lavoro
L'articolo 9 lettera d e gli articoli 10-14 LSC non si applicano
alle persone astrette al lavoro.
Art. 105 Informazione dell'autorità di protezione
civile del Comune di domicilio
1. L'organo d'esecuzione notifica all'autorità competente
in materia di protezione civile del Comune di domicilio le convocazioni
alla prestazione di lavoro delle persone astrette al lavoro soggette
al servizio di protezione civile.
2. L'autorità di protezione civile del Comune di domicilio
si accerta che la persona astretta al lavoro non sia convocata al
servizio di protezione civile durante i periodi d'impiego nell'ambito
della prestazione di lavoro.
Art. 106 Informazione delle autorità militari
di controllo
1. L'organo d'esecuzione notifica alle autorità militari
di controllo le convocazioni alla prestazione di lavoro delle persone
astrette al lavoro non escluse dall'esercito.
2. Le autorità militari di controllo si accertano che la
persona astretta al lavoro non sia convocata in servizio militare
durante i periodi d'impiego nell'ambito della prestazione di lavoro.
Art. 107 Licenziamento dal servizio dopo l'adempimento
della prestazione di lavoro
L'organo d'esecuzione dispone il licenziamento dal servizio della
persona astretta al lavoro e lo comunica all'Uditore in capo dell'esercito,
come pure all'autorità competente in materia di protezione
civile del Comune di domicilio o all'autorità militare di
controllo.
Art. 108 Violazione degli obblighi di servizio
1. Le violazioni degli obblighi di servizio da parte di una persona
astretta al lavoro sono giudicate secondo gli articoli 72-78 LSC.
2. Il giudice può escludere la persona colpevole dalla prestazione
di lavoro.
Capitolo 12: Esecuzione
Art. 109 Mezzi ausiliari
1. L'organo d'esecuzione mette a disposizione i moduli necessari
per l'esecuzione del servizio civile.
2. Può sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte
meccanicamente.
Art. 110 Informazioni concernenti il servizio civile
1. L'organo d'esecuzione elabora il materiale d'informazione necessario
concernente il servizio civile.
2. Informa regolarmente le persone soggette al servizio civile sugli
aspetti più importanti del servizio.
Art. 111 Autorizzazione di regolamentazioni sperimentali
1. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica può, senza
che occorra adeguare previamente la presente ordinanza, autorizzare
l'organo d'esecuzione a sperimentare nell'esecuzione del servizio
civile le seguenti modifiche:
a. estensione dell'ambito di applicazione degli impieghi a titolo
di prova (art. 33);
b. prolungamento o riduzione della durata minima del primo periodo
d'impiego (art. 35);
c. estensione delle possibilità di prestare servizio civile
in giorni separati (art. 35);
d. estensione delle possibilità di prestare servizio civile
in un unico periodo d'impiego (art. 36);
e. prolungamento o riduzione dell'intervallo tra due periodi d'impiego
(art. 37);
f. estensione dei motivi di congedo e della durata del congedo (art.
71);
g. estensione dei criteri concernenti la rinuncia a riscuotere tributi
dagli istituti d'impiego (art. 96).
2. Esso delimita la durata delle regolamenta-zioni sperimentali.
Capitolo 13: Disposizioni transitorie
Sezione 1: Ammissione posticipata al servizio civile
Art. 112 Esecuzione integrale della pena privativa
della libertà
1. Dopo la scadenza del periodo di prova, chiunque sia stato condannato
a una pena privativa della libertà per rifiuto del servizio
militare e sia stato liberato condizionalmente non può più
presentare una domanda di ammissione posticipata al servizio civile.
2. Le pene prescritte sono considerate scontate.
Art. 113 Computo dei giorni d'incarcera-zione
L'organo d'esecuzione deduce i giorni d'incarcerazione dalla durata
complessiva dei servizi d'istruzione non effettuati secondo la legislazione
militare.
Art. 114 Comunicazione della decisione d'ammissione
L'organo d'esecuzione comunica la decisione di ammissione posticipata
al servizio civile alle autorità seguenti:
a. Uditore in capo dell'esercito perché esamini la necessità
di una procedura ai sensi dell'articolo 81 capoverso 3 LSC;
b. Ufficio centrale svizzero di polizia perché sia cancellata
dal casellario giudiziale centrale la condanna per rifiuto del servizio
militare pronunciata dal tribunale militare;
c. autorità cantonale d'esecuzione delle pene incaricata
dal tribunale militare dell'esecuzione della pena privativa della
libertà;
d. autorità competente in materia di protezione civile del
Comune di domicilio;
e. Gruppo personale dell'esercito;
f. autorità competente per la tassa d'esenzione.
Sezione.2: Permutazione di una prestazione di lavoro
Art. 115 Persone interessate
1. Con l'entrata in vigore della LSC chi è stato licenziato
dalla prestazione di lavoro soggiace al servizio civile. Ne è
eccettuato chi:
a. è stato licenziato anticipatamente dalla prestazione di
lavoro a causa d'incapacità al lavoro presumibilmente duratura;
o
b. ha raggiunto il limite d'età fissato per il licenziamento
dal servizio militare.
2. Chi ha raggiunto il limite d'età fissato per il licenziamento
dal servizio militare ma non ha ancora adempiuto integralmente la
sua prestazione di lavoro è soggetto al servizio civile per
la durata di due anni dall'entrata in vigore della LSC e adempie
la totalità della sua prestazione di lavoro.
3. La prestazione di lavoro di chi non è stato escluso dall'esercito
avviene nel quadro e secondo le prescrizioni del servizio civile
(art. 103-108).
Art. 116 Determinazione della durata del servizio
civile ordinario
1. L'organo d'esecuzione si basa sulla durata complessiva della
prestazione di lavoro a cui la persona interessata è stata
astretta. Ne deduce il numero di giorni computati nel quadro della
prestazione di lavoro.
2. Se la persona interessata era sottufficiale o ufficiale e se
la durata della sua prestazione di lavoro è stata fissata
in base a un fattore superiore a 1,1, l'organo d'esecuzione divide
il risultato ottenuto secondo il capoverso 1 per il fattore applicato
in origine e lo moltiplica per il fattore 1,1.
Art. 117 Impieghi convenuti nel quadro della prestazione
di lavoro
1. La persona soggetta al servizio civile può adempiere un
periodo d'impiego non conforme alle prescrizioni del servizio civile
non oltre la scadenza del periodo transitorio, se all'entrata in
vigore della LSC la convocazione sia già stata notificata
o il periodo d'impiego sia già in corso.
2. La persona soggetta al servizio civile che ha adempiuto compiti
di cura nel quadro della sua prestazione di lavoro non è
tenuta a seguire corsi introduttivi obbligatori (art. 36 cpv. 3
LSC).
Sezione 3: Rinuncia alla riscossione di tributi
Art. 118
L'organo d'esecuzione non riscuote tributi dagli istituti d'impiego
durante i due anni che seguono l'entrata in vigore della LSC.
| Modifiche Ordinanze sul SC (OSCi) |
|
Dopo due anni di esperienza, la Divisione del SC
ha deciso di apportare alcune modifiche alle ordinanze sul SC. Le
stesse sono state approvate dal Consiglio Federale il 28 settembre
1998 e sono entrate in vigore con il 1. novembre 1998.
Ve ne riassumiamo le principali:
- Alfine di accrescere il tasso di evasione delle domande, il SC
potrà rinunciare all'audizione personale se l'autore della
domanda motiverà la sua richiesta con l'appartenenza ad una
comunità religiosa e se la domanda scritta permetterà
di costatare che sussistono tutte le condizioni per l'ammissione
al SC (art. 27.5).
Nota: la modifica è stata ideata specifica-tamente e per
il momento esclusivamente per i Testimoni di Geova, e reintroduce
di fatto quanto vigeva nei precedenti processi militari, dove il
solo fatto di dichiararsi testimone rendeva il procedimento una
pura formalità e il riconoscimento del "privilegio"
dell'obiezione automatico!
- Le persone che in futuro non compariranno all'audizione personale
e non saranno in grado di fornire delle spiegazioni adeguate, dovranno
assumere i costi procedurali fino ad un importo di fr. 500.- (art.
27.4).
- L'astretto al SC sarà d'ora in poi maggiormente responsabile
della ricerca delle possibili attività nell'ambito degli
Istituti d'impiego riconosciuti e dell'accordo con questi ultimi,
che dovrà avvenire entro 3 mesi dall'incontro informativo
(art. 32a).
- L'organo d'esecuzione potrà impiegare persone astrette
al SC per lo svolgimento di lavori amministrativi di sostegno (art.
2a).
- La persona astretta al SC dovrà ora svolgere almeno 30
giorni di servizio nell'arco di anni anni civili (art. 39a), e l'intervallo
tra due periodi d'impiego dovrà essere di almeno 3 mesi (art.
37.1).
Nota: prima si parlava dell'anno civile seguente il che poteva rappresentare
un intervallo anche solo di poche settimane.
Ord. sulle commissioni del SC (OCSC)
- Visto l'aumento dei membri della commissione (al massimo 100,
art. 8.1) si è creato un presidio, dove saranno rappresentate
tutte le lingue ufficiali, formato dal presidente, da un suo sostituto,
dal vicepresidente e da due membri (art. 2.2 e art. 8.a). Questo
dovrebbe facilitare la conduzione della commissione.
Nota: la signora Barbara Simona Dauchy mantiene anche dopo questo
cambiamento il proprio ruolo di vicepresidente.
- Per favorire una prassi comune, un miglioramento qualitativo del
lavoro, una comprensione e uno scambio di informazioni più
veloce, è stata introdotta la possibilità per i commissari
di costituire dei forum di discussione che si riuniscono al massimo
per 2 giorni all'anno (art. 7.1 bis).
- Sono stati inoltre meglio definiti i compiti della commissione
ed in particolare del suo presidente. Tra questi figurano ora anche
quelli di prendere posizione sui casi in cui l'ufficio del SC intende
discostarsi dall'avviso della commissione o riconsiderare una domanda
nell'ambito di un ricorso (art. 9).
Ord. sul sistema d'informazione del SC
- Attraverso la principale modifica di questa ordinanza, il SC ottiene
l'autorizzazione a far capo, in caso di necessità, ad altre
fonti d'informazione al di fuori dell'Ufficio Federale d'informatica,
per assicurare lo sviluppo tecnico del sistema ZIVI e l'utilizzazione
delle sue applicazioni.
(UFSEL, red)
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