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Risposta del Gruppo ticinese per il servizio
civile (GTSC)
alla procedura di consultazione sulla revisione della Legge federale
sul servizio civile sostitutivo (LSC)
Osservazioni generali
Come gruppo attivo da quasi 25 anni nella Svizzera italiana nel
promovimento di un vero servizio civile non possiamo che auspicare
una revisione più aperta dell'attuale LSC. Secondo noi la
revisione dovrebbe tener conto, oltre che delle esperienze accumulate
da noi in questi anni, anche dell'evoluzione in atto negli altri
Paesi europei che ci circondano e verso i quali nell'ambito della
politica estera vogliamo sempre più aprirci nei prossimi
anni.
L'impressione generale del progetto è invece quella di un
ulteriore irrigidimento e formalismo giuridico-burocratico. Da una
parte perché vengono introdotti nella legge una serie di
minuziosi dettagli (che, anche per un futuro adattamento più
rapido e flessibile dovrebbero restare al massimo a livello di ordinanza
o lasciati semplicemente alla prassi) e dall'altra perché
non viene rimesso minimamente in questione il contestatissimo principio
dell'esame di coscienza dell'obiettore, oramai da tempo abbandonato
negli altri Paesi europei.
Anzi, la nuova formulazione dell'art. 1 - che richiama vagamente
i tempi bui del vecchio Codice penale militare e delle condanne
al carcere degli obiettori di coscienza che la LSC voleva e doveva
definitivamente far dimenticare - crea nuovi ed ulteriori ostacoli
al superamento di questo esame.
Anche altre norme restrittive che non figuravano finora sembrano
ancora figlie della paura che il servizio civile possa nuocere al
servizio militare e che quindi debba essere reso il meno attrattivo
possibile.
Ma questa paura non è assolutamente giustificata dal numero
delle domande di ammissione che attualmente si situa attorno alle
1600 annue, ben al di sotto delle 2700 che lo stesso Consiglio federale
prevedeva nel suo Messaggio sulla LSC già nel 1994, né
dalla necessità di salvaguardare gli effettivi dell'esercito,
che le ultime riforme tendono comunque a drasticamente ridurre.
D'altra parte ci preme ricordare che attualmente (nonostante qualche
miglioramento negli ultimi tempi), il tasso di accettazione dei
postulanti al servizio civile della Svizzera italiana (74,1%) resta
del 6% inferiore a quello della media svizzera. Ciò è
dovuto principalmente a due fattori: da una parte alla mancanza
di informazione che porta a domande incomplete o non sufficientemente
motivate e nelle quali l'Organo centrale del servizio civile non
entra nemmeno in materia; dall'altra alla maggior presenza di motivazioni
politiche, che la prassi non ha finora voluto riconoscere quali
possibili cause di un conflitto di coscienza con il servizio militare,
nonostante che la legge in vigore non l'avesse per nulla stabilito.
Se possiamo quindi salutare con soddisfazione l'introduzione nel
progetto di revisione di un'informazione ufficiale sul servizio
civile, non condividiamo invece assolutamente quello che riteniamo
un tentativo di legalizzare l'attuale prassi illegale, introducendo
la limitazione ai "fondamenti religiosi o etico-filosofici"
dell'esigenza morale che può portare un obiettore a svolgere
un servizio civile al posto del servizio militare.
Ciò potrebbe in effetti portare ad un aumento di coloro che,
pur essendo disposti a dare un contributo attivo alla comunità
rafforzando anche la coesione nazionale (come indicato esplicitamente
nel progetto), finiranno invece ancora davanti ai tribunali militari
e quindi in carcere (ciò che la LSC voleva evitare!) o si
vedranno obbligati a svincolarsi da qualsiasi obbligo attraverso
la via psichiatrica.
Vorremmo inoltre far notare che il progetto non prevede purtroppo
ancora di aprire il servizio civile né alle persone volontarie
e inabili al servizio militare, né alle donne volontarie.
Si continua così a negare anche a queste persone la possibilità
di dare un proprio gratificante contributo attivo alla comunità.
Infine, almeno fintanto che non ci sarà una libera scelta
tra servizio militare e servizio civile, auspichiamo il ripristino
della possibilità data alla giustizia militare di condannare
ad un servizio di pubblico interesse anche coloro che non fossero
stati ammessi al servizio civile. In questo senso, contemporaneamente
con la revisione della LSC, dovrebbe quindi essere modificato in
questo senso anche l'art. 81 del Codice penale militare.
Commento ad alcuni articoli
Art. 1 cpv. 2-4 (nuovi)
2 L'impossibilità per una persona di conciliare
il servizio militare con la propria coscienza è reputata
credibile se viene invocata un'esigenza morale che provoca, dal
suo punto di vista, un conflitto insolubile fra la propria coscienza
e l'obbligo di prestare servizio militare e questa esigenza è
conforme al proprio senso morale.
3 Con esigenze morali si intendono i princìpi che guidano
il comportamento degli individui e ai quali sono attribuiti una
validità assoluta e un carattere di obbligatorietà
generale.
4 Questa esigenza morale può avere fondamenti religiosi o
etico-filosofici.
Il tentativo di definire giuridicamente concetti come la coscienza
e il conflitto di coscienza, di per sé stesso impossibile
da fare, è incomprensibile, oltre che assurdo, estremamente
ridondante e ingiustificato.
Inoltre, come già indicato nelle osservazioni generali, il
cpv. 4 sembra fatto apposta per escludere le motivazioni politiche,
negando addirittura quanto lo stesso Consiglio federale invece già
accettava fin dal 1994, quando indicava come motivi di coscienza
anche "considerazioni razionali in materia politica e sociale"
affermando:
"Per il cittadino che riflette e per l'adulto capace di discernimento
l'etica e la politica sono connesse. In questo caso la riflessione
etica e quella politica non possono essere distinte. Decisioni di
coscienza quali decisioni etiche possono derivare da riflessioni
politiche. I pensieri di ordine politico fanno parte della formazione
della coscienza e non devono essere escluse dalla coscienza. In
futuro occorrerà pertanto rinunciare a voler tracciare una
linea di separazione netta tra motivi etici e politici". (Messaggio
a sostegno della LSC)
Rifiutiamo quindi in blocco tutti i nuovi capoversi e proponiamo
invece di mantenere la vecchia formulazione dell'art. l.
Art. 3a (nuovo) Obiettivi
1 Il servizio civile fornisce contributi per
:
a. rafforzare la coesione nazionale, in particolare migliorando
la situazione delle persone bisognose d'aiuto e di cure ;
b. salvaguardare e mantenere le basi naturali della vita e promuovere
lo sviluppo sostenibile ;
c. costituire strutture a favore della pace e ridurre il potenziale
di violenza ;
d. conservare il patrimonio culturale.
2 Esso può fornire il proprio contributo nell'ambito della
politica di sicurezza nazionale.
Cpv. 1: notiamo con soddisfazione e sosteniamo quindi integralmente
questo primo capoverso che riconosce finalmente i contributi propri
dati dal servizio civile alla nostra società.
Cpv. 2: l'inserimento dell'ambito della politica di sicurezza nazionale
ci lascia invece perplessi, sia per le attuali diverse (a volte
ambigue) interpretazioni della stessa, sia perché potrebbe
rimettere in questione l'indipendenza del servizio civile dall'esercito
e dalla protezione civile, e proponiamo quindi il suo stralcio.
Se lo stesso venisse invece mantenuto, proponiamo in via subordinata
di completare almeno il capoverso come segue: "Esso può
fornire il proprio contributo nell'ambito della politica di sicurezza,
partecipando a programmi di pacificazione e di solidarietà
interculturale".
Art. 4 cpv. 1 Ambiti d'attività
Il servizio civile attua gli obiettivi di cui all'art. 3a nei seguenti
ambiti d'attività :
a. sanità;
b. servizi sociali;
c. conservazione dei beni culturali;
d. protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio;
e. foreste;
f. agricoltura
g. cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario;
h. aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.
Uno degli obiettivi previsti all'art. 3a cpv. 1c ("costituire
strutture a favore della pace e ridurre il potenziale di violenza")
non trova riscontro negli ambiti di attività.
Proponiamo pertanto di aggiungere all'art. 4 cpv. 1 la lettera "i.
promozione della pace".
Art. 4a (nuovo) Impieghi esclusi
Non sono permessi impieghi :
a. presso un ente in cui la persona che deve prestare servizio civile
lavora o ha lavorato a titolo oneroso nell'anno precedente, a prescindere
dal servizio civile, o ha partecipato a una formazione o a un perfezionamento
professionale oppure con il quale mantiene un'altra relazione particolarmente
stretta, in particolare attraverso attività di volontariato
;
b. esclusivamente a favore dei congiunti della persona che deve
prestare servizio civile ;
c. che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle
opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero
religiose o ideologiche ;
d. che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve
prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o
il suo perfezionamento professionale.
Sembra che tutto questo articolo voglia sistematicamente togliere
qualsiasi incentivo e/o gratificazione personale per il proprio
lavoro, solo per rendere il servizio civile il meno attrattivo possibile.
D'altra parte una persona già attiva come volontario, grazie
alla sua motivazione e alle sue conoscenze sarà addirittura
più efficiente e quindi potrà solo portare dei benefici
all'Istituto e all'immagine del servizio civile, ma anche a tutta
la comunità.
Che poi il servizio civile possa anche contribuire alla formazione
ed al perfezionamento professionale è addirittura auspicabile
nell'interesse di tutta la società. Spesso si sono giustamente
criticate delle attività costose ed inutili svolte ad esempio
nel servizio militare o nella protezione civile, e lo stesso esercito
oggi si preoccupa che durante il servizio militare vengano apprese
anche cose utili per la vita civile.
Per quello che riguarda l'influsso sul processo delle opinioni
politiche o religiose, è a volte estremamente problematico,
se non impossibile, distinguere il carattere generale dell'istituto
da quello del singolo impiego che, secondo il commento all'avamprogetto
dovrebbe solo lui non avere carattere politico o religioso (l'articolo
è comunque poco chiaro al proposito)
Inoltre qualsiasi attività sociale ha anche una valenza politica,
per cui quello da evitare sarebbe la propaganda "partitica".
Per concludere proponiamo quindi il mantenimento, come nella legge
in vigore, della sola prima parte del cpv. a ("presso un Ente
in cui la persona che deve prestare servizio civile lavora o ha
lavorato a titolo oneroso nell'anno precedente, a prescindere dal
servizio civile") e del cpv. b; mentre proponiamo lo stralcio
dei capoversi c e d.
Art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 2 e art. 11 cpv. 2 bis Impieghi all'estero
Art. 7 cpv. 1
1 Le persone che devono prestare servizio civile
possono essere assegnate a impieghi all'estero, se vi consentono
e se la loro personalità, le loro capacità professionali
o la loro esperienza specifica vi si prestano.
Art. 8 cpv. 2
2 Le persone che devono prestare servizio civile,
assegnate a impieghi all'estero, possono impegnarsi oltre la durata
del servizio civile ordinario. Tuttavia, la durata complessiva di
cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.
Art. 11 cpv. 2 bis
2bis In caso di bisogno, in particolare in relazione
con impieghi all'estero, le persone che devono prestare servizio
civile possono essere licenziate, con il loro consenso, al più
tardi dodici anni dopo aver raggiunto il limite d'età ordinario.
Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per lo stralcio del termine
"eccezionalmente" che figura nella legge in vigore e quindi
per il leggero miglioramento delle possibilità di impieghi
all'estero, facilitati anche dai nuovi art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 2
bis. Quest'ultima facilitazione non dovrebbe però essere
limitata a solo questi impieghi, per cui proponiamo lo stralcio
dell'inciso "in particolare in relazione con impieghi all'estero".
Nell'interesse degli impieghi all'estero proponiamo di allargare
ulteriormente la proposta dell'art. 8 cpv. 2, permettendo il superamento
della durata complessiva fino al massimo di una volta (invece che
della metà, cioè per una durata totale doppia).
In generale auspichiamo una decisa incentivazione degli impieghi
all'estero, specialmente nell'ambito dello sviluppo sostenibile
e della promozione della pace.
Art. 8 cpv. 1 Durata del servizio civile ordinario
Il servizio civile dura 1,3 volte la durata complessiva dei servizi
d'istruzione secondo la legislazione militare che non sono ancora
stati prestati.
La riduzione della durata del servizio civile è anche la
conseguenza della riduzione dell'età dell'obbligo militare
da 42 a 30 anni, che renderebbe praticamente impossibile svolgere
450 giorni di servizio civile entro questa età.
Inoltre lo stesso Consiglio federale sottolinea la necessità
della riduzione anche per i seguenti motivi:
· Per alleviare l'onere all'economia pubblica, soprattutto
alle piccole e medie imprese e ai lavoratori indipendenti, e facilitare
la ricerca di un posto di lavoro.
· Per evitare a chi svolge un servizio civile un trattamento
notevolmente peggiore di quello degli obiettori totali condannati
ad una pena detentiva che, con la revisione del Codice penale svizzero,
potranno in futuro sostituirla con un lavoro di pubblico interesse
della durata di circa 90 giorni.
· Perché alcuni soldati prestano oggi un lavoro assolutamente
paragonabile a quello prestato da militi del servizio civile, senza
tuttavia dover svolgere un servizio militare più lungo.
· Perché il servizio civile prevede oggi impieghi
che, per quanto concerne durezza del lavoro e condizioni di vita
esterne, sono del tutto paragonabili a quelle richieste dal servizio
militare.
· Perché la Svizzera impone ancora un disciplinamento
particolarmente severo. Basterebbe infatti ricordare che negli ultimi
anni in molti Paesi europei, oltre e nonostante l'abolizione dell'esame
della coscienza, è stata notevolmente ridotta anche la durata
del servizio civile.
Di fronte a tutte queste considerazioni allegate al progetto di
revisione risulta contraddittoria e ridicola la sola riduzione del
servizio civile a 1,3 volte quella del servizio militare.
Ricordiamo tra l'altro che la durata del servizio civile di 1,3
volte quella del servizio militare era già un'alternativa
messa in consultazione nel 1994 dal Consiglio federale e che già
allora aveva raccolto il consenso della metà degli interpellati.
Oggi, di fronte ai cambiamenti avvenuti e alle considerazioni appena
esposte, la durata di 1,3 volte si giustificherebbe al massimo solo
quale prova dell'atto (cioè a garanzia della serietà
delle motivazioni del postulante) e quindi a condizione di abolire
completamente l'esame della coscienza (vedi art. 18 a).
Se si dovesse invece ritenere questa condizione ancora irrealizzabile,
la riduzione deve essere molto più drastica, dando al servizio
civile la stessa durata del servizio militare e togliendo così
almeno uno dei suoi caratteri penalizzanti.
Art. 15a (nuovo) Informazione
1 L'organo d'esecuzione informa il pubblico e
le persone interessate sul servizio civile.
2 Le autorità competenti informano i reclutandi sul servizio
civile, in particolare durante le giornate d'orientamento.
Ribadiamo quanto già anticipato nell'introduzione e cioè
il nostro pieno sostegno a questo articolo e la sua notevole importanza
e assoluta necessità.
Art. 16a (nuovo) Forma e contenuto della domanda
1 Il richiedente presenta la propria domanda
scritta all'organo d'esecuzione. Il Consiglio federale disciplina
la procedura per la presentazione della domanda per via elettronica.
2 La domanda contiene:
a. un'esposizione del conflitto di coscienza invocato (art.1 cpv.
2 - 4) ;
b. un curriculum vitae che indichi come è sorto il conflitto
di coscienza invocato e il modo in cui finora si è manifestato;
c. il libretto di servizio.
Attualmente la domanda deve contenere anche l'esplicita dichiarazione
di voler prestare servizio civile secondo la LSC. Con l'inoltro
di questa dichiarazione inizia a decorrere il termine di tre mesi
dopo il quale viene sospeso il servizio militare (art. 17 cpv. 1),
anche se la documentazione non fosse ancora completa (per completare
la quale viene assegnato al postulante un nuovo termine).
Se ciò non fosse più possibile, auspichiamo la sua
reintroduzione con la seguente formulazione del cpv. 2:
"la domanda contiene un'esplicita dichiarazione di voler prestare
servizio civile conformemente alla presente legge. Alla domanda
vengono allegate:
a. un'esposizione del conflitto di coscienza
..".
Art. 17 cpv. 1 Effetto della domanda d'ammissione
1 Il richiedente che ha presentato la propria domanda al più
tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare non è
tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda sia
stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate
più tardi o durante un servizio militare non prosciolgono
dall'obbligo di prestare servizio militare fino al momento dell'ammissione.
Proponiamo di ridurre il termine a due mesi per adattarlo a quello
esistente per una domanda di rinvio del servizio militare, evitando
così confusioni e posticipando la decisione in un momento
in cui è probabilmente conosciuta anche la data effettiva
dell'inizio del prossimo servizio.
Lo stesso termine dovrebbe valere anche per domande presentate più
tardi, nel senso che dopo i due mesi si dovrebbe comunque sospendere
il servizio militare, anche se non ci fosse ancora la decisione
di ammissione.
Proponiamo perciò di modificare la seconda frase come segue:
"Le domande presentate più tardi o durante un servizio
militare non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare
fino a decorrenza di due mesi dall'inoltro della domanda stessa".
Art. 18 Commissione d'ammissione
1 Una commissione d'ammissione decide in merito
all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio
da prestare.
2 Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei
membri, l'organizzazione e la procedura della commissione.
3 L'organo d'esecuzione assiste la commissione nell'adempimento
del suo compito. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.
Per evitare le assurde decisioni capitate in questi anni, riteniamo
logica e sostenibile la proposta di trasferire alla commissione
la competenza di decidere sull'ammissione, anche se potrebbero intervenire
delle differenze di valutazione a seconda della composizione della
commissione stessa.
Art. 18a (nuovo) Audizione
1 La commissione d'ammissione sente personalmente
il richiedente in relazione alla credibilità del suo conflitto
di coscienza.
2 Può rinunciare all'audizione personale se il richiedente
motiva la sua domanda d'ammissione con l'appartenenza a una comunità
religiosa la cui fede non è compatibile con il servizio militare
e se la sua domanda scritta permette di constatare che le condizioni
d'ammissione al servizio civile sono chiaramente soddisfatte. Il
Consiglio federale può dispensare dall'audizione altre categorie
di richiedenti.
Già nel 1994 il Consiglio federale affermava che "una
procedura orale presenta il rischio di valutazioni sbagliate, dovute
ad esempio ad insufficienti capacità d'eloquenza oppure,
al contrario, ad una retorica fin troppo sperimentata, oppure ancora
ad un blocco psicologico al momento dell'audizione
".
Inoltre la prassi di questi quattro anni ha dimostrato che questo
esame ha assunto spesso un carattere inquisitorio, con la posa di
domande che non centravano assolutamente con il rifiuto del servizio
militare.
Lo stesso non è quindi solo inadatto per verificare la credibilità
del postulante, ma addirittura indegno di un Paese civile e democratico
all'inizio del terzo millennio.
L'audizione comporta infine un prolungamento della procedura con
conseguenze negative non solo per l'interessato, ma anche per l'amministrazione,
e non solo di tipo economico.
D'altra parte riteniamo inaccettabile il tentativo di legalizzare
(con il cpv. 2) l'attuale prassi illegale (probabilmente addirittura
contraria al principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti
i cittadini di fronte alla legge, art. 4 Cost), che rinuncia all'audizione
esclusivamente per i testimoni di Geova.
Per evitare ciò sarebbe perlomeno indispensabile sostituire
in questo capoverso la "e" con una "o":
"
la cui fede non è compatibile con il servizio
militare o se la sua domanda scritta permette di
"
Noi proponiamo invece di rinunciare alla regola generale dell'audizione,
lasciando eventualmente aperta la possibilità di un'audizione
se richiesta dal candidato e nei casi in cui si prevede un possibile
rifiuto della domanda. Questo colloquio verrebbe così effettivamente
trasformato in un'opportunità data al richiedente per spiegare
meglio le proprie ragioni, come sembrava fosse a suo tempo nelle
intenzioni del Consiglio federale.
Questa era d'altronde la soluzione proposta a suo tempo da diversi
cantoni e addirittura dalla Società svizzera degli ufficiali
ed in parte fatta propria anche dal Consiglio federale, ma poi purtroppo
bocciata dalle Camere federali.
Proponiamo quindi la seguente formulazione dell'art. 18a:
"La commissione sente personalmente il richiedente, se quest'ultimo
ne fa richiesta e nei casi in cui si prevede un possibile rifiuto
della domanda".
Art. 18b (nuovo) Valutazione dell'esposizione del conflitto
di coscienza
La commissione d'ammissione valuta l'esposizione
del conflitto di coscienza, in relazione alla sua credibilità,
esaminando :
a. come il conflitto di coscienza invocato influisce sulle condizioni
generali e sul modo di vivere del richiedente ;
b. per quali motivi l'esigenza morale invocata ha un carattere vincolante
per il richiedente e come può spiegare il contenuto e la
portata di questa esigenza morale ;
c. quali eventi e quali influenze hanno fatto sorgere e sviluppare
il conflitto di coscienza invocato ;
d. se e in caso affermativo come il richiedente concretizza questa
esigenza morale in altri ambiti della sua vita, e
e. se le spiegazioni del richiedente sono convincenti, prive di
contraddizioni e plausibili.
Ribadiamo quanto già scritto precedentemente sia nelle osservazioni
generali che nel commento ad alcuni articoli. Il tentativo di definire
giuridicamente il conflitto di coscienza e di descrivere minuziosamente
come verificarne la sua credibilità, oltre che sconcertante
ed inopportuno, è anche pericoloso perché crea le
basi per un massiccio intervento nella sfera privata del cittadino.
Tra l'altro nessuna spiegazione potrà mai essere contemporaneamente
e completamente convincente, priva di contraddizioni e plausibile.
I criteri di giudizio devono caso mai essere lasciati al lavoro
interno della commissione e non figurare nella legge.
Proponiamo quindi lo stralcio di tutto l'articolo o in via del
tutto subordinata almeno del cpv. e.
Art. 18d (nuovo) Procedura d'ammissione
1 ...
2 L'organo d'esecuzione assume le spese comprovate del richiedente
per il viaggio diretto con i mezzi pubblici, in Svizzera, dal proprio
luogo di domicilio, di lavoro o di studio al luogo dell'audizione,
se l'audizione non si svolge nel quadro del reclutamento.
Valutiamo positivamente e quindi sosteniamo l'assunzione delle
spese di viaggio, già da noi richieste in passato.
Art. 18e (nuovo) Accertamento dell'idoneità al servizio
militare
1 L'organo d'esecuzione può obbligare
il richiedente a far accertare la sua idoneità al servizio
militare.
2 L'organo d'esecuzione ne assume le spese.
3 Il servizio incaricato di accertare l'idoneità del richiedente
al servizio militare comunica il suo rapporto all'organo d'esecuzione
e gli segnala eventuali limitazioni della capacità di lavoro.
Nel caso in cui la commissione avesse delle difficoltà,
questo articolo potrebbe contro la sua volontà portare il
postulante direttamente dallo psichiatra, cosa che mai più
si sarebbe immaginato inoltrando la domanda di ammissione al servizio
civile.
Opporsi all'ammissione del servizio civile per un'eventuale inabilità
è oltretutto discriminante. Non si riesce in effetti a capire
perché un inabile al servizio militare non possa avere un
conflitto di coscienza nei suoi confronti.
La commissione non dovrebbe quindi creare ulteriori ostacoli all'ammissione,
ma caso mai solo giudicare la credibilità del conflitto di
coscienza con il servizio militare.
Proponiamo quindi lo stralcio di questo articolo.
Art. 20 Frazionamento del servizio civile
Il servizio civile è prestato in uno o
più periodi d'impiego. Il Consiglio federale disciplina la
durata minima e la successione dei periodi d'impiego.
Questa modifica è assolutamente necessaria di fronte all'abbassamento
dell'età d'esonero dal servizio militare e quindi anche dal
servizio civile, così come all'introduzione della possibilità
di svolgere in una sola volta anche il servizio militare.
Sezione 4: Introduzione e formazione
Art. 36 Principio
1 Le persone che devono prestare servizio civile
seguono un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione.
2 L'istituto d'impiego fornisce a chi presta servizio civile la
necessaria introduzione alla sua attività.
3 Chi, nell'ambito dell'impiego, è tenuto a dispensare cure,
deve seguire un corso di formazione. Il Dipartimento stabilisce
le esigenze minime che il corso deve adempiere. Il Consiglio federale
disciplina le deroghe alla partecipazione al corso di formazione.
4 L'organo d'esecuzione può organizzare corsi di formazione
supplementari specifici in funzione dell'impiego.
5 Il Consiglio federale può prescrivere la partecipazione
a corsi di formazione supplementari.
Giudichiamo positivamente l'ampliamento dell'attuale giornata informativa
a un vero e proprio corso di introduzione e formazione.
Evidentemente auspichiamo però che nell'ambito di questo
corso siano presentate anche tecniche di difesa popolare nonviolenta,
modalità per la prevenzione dei conflitti e la loro risoluzione
con tecniche non violente, e attività civili per la promozione
ed il mantenimento della pace.
Al proposito riteniamo necessario completare con il termine formazione
non solo il titolo della sezione (come proposto), ma anche l'art.
9 cpv. a ("Partecipare ad un corso d'introduzione e formazione
predisposto dall'organo d'esecuzione (art. 19 e 32 cpv. 2)")
e l'art. 36 cpv. l ("Le persone che devono prestare servizio
civile seguono un corso d'introduzione e di formazione predisposto
dall'organo d'esecuzione").
Art. 42 cpv. 1ter (nuovo)
1ter Può respingere la domanda se :
a. non sussiste una domanda sufficiente per tali impieghi ;
b. l'istituto richiedente non offre impieghi in un ambito d'attività
appartenente a un programma prioritario ;
c. un numero sufficiente di istituti d'impiego è riconosciuto
in un ambito d'attività.
Questa sembra un'altra di quelle norme introdotte per rendere meno
attrattivo il servizio civile.
Non riteniamo opportuno d'introdurre ulteriori limitazioni al riconoscimento
d'Istituti d'impiego, oltre a quelle già presenti nei cpv.
1 e 1bis. Il numero ed il tipo degli Istituti devono rimanere il
più grande e diversificato possibile, anche per facilitare
la realizzazione della neutralità del servizio civile sul
mercato del lavoro prevista dalla LSC.
Proponiamo quindi lo stralcio di questo capoverso.
Art. 43 cpv. 3 Riconoscimento
3 L'organo d'esecuzione può sottoporre
per parere questioni fondamentali relative al riconoscimento e all'esecuzione
alle organizzazioni centrali dell'economia e alle istituzioni di
cui al capoverso 1.
Proponiamo di sottoporre le questioni fondamentali relative al
riconoscimento anche alle organizzazioni rappresentative e/o di
sostegno e consulenza degli obiettori di coscienza e non solo a
quelle centrali dell'economia.
Art. 63 Ricorso presso il Tribunale amministrativo federale
Contro le decisioni di prima istanza può
essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.
Al di là di questa norma che approviamo, rinnoviamo la nostra
richiesta di prevedere anche la possibilità di una successiva
istanza di ricorso presso il Tribunale federale.
In effetti in questa procedura sono coinvolti valori fondamentali
quali la libertà di coscienza.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 81 e art. 82 Adeguamento della durata e liberazione dal
servizio civile
Art. 81
1 L'organo d'esecuzione riduce il numero dei
giorni di servizio civile che non sono ancora stati prestati il
giorno dell'entrata in vigore delle modifiche della presente legge
come segue:
a. dapprima moltiplicando per 1,5 il numero di giorni di servizio
militare che sarà sottratto secondo la legislazione militare
riveduta ; e
b. in seguito detraendone il 13,33 per cento.
2 Se i numeri ottenuti non sono interi, si arrotonda al numero intero
superiore.
Art. 82
1 Chi, al momento dell'entrata in vigore della
modifica della presente legge, ha raggiunto il limite d'età
di cui all'articolo 13 modificato della legge militare del
è liberato dal servizio civile.
2 Le persone che devono prestare servizio civile che nel servizio
militare avrebbero occupato un grado della truppa sono liberate
senza tener conto se hanno prestato per intero il loro servizio
civile ordinario.
Sia le modalità dell'adeguamento (tra l'altro secondo noi
formulate in modo poco chiaro), che la liberazione generale di chi
ha raggiunto il limite d'età (30 anni), potrebbero comportare
grosse disparità tra chi ha già svolto molti, rispettivamente
solo pochi giorni di servizio civile.
Per evitare ciò proponiamo che la deduzione del 13,3% (art.
81 cpv. 1b) sia conteggiata sul totale dei giorni di servizio civile
da svolgere e non solo su quelli che non sono ancora stati prestati.
Proponiamo inoltre (come già all'art. 11 cpv. 2bis) che venga
lasciata la possibilità facoltativa di poter terminare il
servizio civile oltre il limite d'età, anche per permettere
all'interessato di recuperare la tassa d'esenzione pagata in precedenza
e che viene restituita solo a servizio civile completamente ultimato.
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